Inserimento a pettine e ricorso al Presidente della Repubblica: una domanda all’avv. Miceli

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In questi giorni sono giunte in redazione molte domande sulla questione relativa alla sentenza della Corte Costituzionale e l’inserimento a pettine nelle graduatorie, tra esse ne abbiamo selezionato una in particolare che abbiamo rivolto all’avv. Miceli il quale ha patrocinato i ricorsi ANIEF. La domanda in questione è la seguente: Chi ha presentato i ricorsi al Presidente della Repubblica può considerare valida la sentenza della Corte di Cassazione o deve attendere il pronunciamento e solo successivamente far valere i propri diritti?

In questi giorni sono giunte in redazione molte domande sulla questione relativa alla sentenza della Corte Costituzionale e l’inserimento a pettine nelle graduatorie, tra esse ne abbiamo selezionato una in particolare che abbiamo rivolto all’avv. Miceli il quale ha patrocinato i ricorsi ANIEF. La domanda in questione è la seguente: Chi ha presentato i ricorsi al Presidente della Repubblica può considerare valida la sentenza della Corte di Cassazione o deve attendere il pronunciamento e solo successivamente far valere i propri diritti?

Risposta dell’avv. Miceli

Il ricorso al PdR  sarà deciso dal Consiglio di Stato che, allo stato attuale, contravvenendo alle indicazioni delle sezioni unite della Cassazione, si ritiene munito di giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento.

Considerato, tuttavia, che i ricorsi al PDR hanno tempi di decisione non brevi, i ricorrenti al PDR potrebbero essere indirizzati a presentare un ricorso d’urgenza prima delle prossime operazioni di stipula dei contratti

Cito in proposito questa illuminante sentenza:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 2 aprile 2010 n. 1897

– Pres. Barbagallo, Est. De Michele – D’Antonio (Avv. Marotta) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed altro (n.c.) – (annulla con rinvio T.A.R. Campania – Salerno, snt. n. 518 del 2009).

Giurisdizione e competenza – Concorsi – Insegnanti – Graduatorie per l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi – Giurisdizione amministrativa – Sussiste – Ragioni.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una controversia relativa all’inserimento di un insegnante in una graduatoria per l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi di concorso, graduatoria riservata ai soggetti in possesso di determinati requisiti stabiliti per legge; infatti, gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonché per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonché dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (1).

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(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna si dà atto lealmente del fatto che in materia esistono due orientamenti opposti:

a) un primo (ampio) indirizzo giurisprudenziale tende ad escludere, in effetti, la cognizione del giudice amministrativo nella materia di cui trattasi (cfr., fra le tante, Cass. SS.UU. 28 luglio 2009, n. 17466, 13 febbraio 2008, n. 3399, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cassu_2008-02-13.htm, 20 giugno 2007, n. 14290, 18 maggio 2007, n. 11563, 22 luglio 2003, n. 11404, 23 novembre 2000, n. 1203; T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 1965; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, 24 aprile 2009, n. 792; T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 21; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 20 febbraio 2008, n. 1532). Secondo tale indirizzo le procedure concorsuali, finalizzate all’assunzione presso una pubblica amministrazione, sono rimesse alla cognizione del giudice amministrativo – ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – solo quando sia attribuito alla medesima amministrazione un potere valutativo e comparativo del merito dei partecipanti (in capo ai quali sussiste un interesse legittimo al corretto espletamento della procedura); quando invece sia in discussione solo la formazione di graduatorie, sulla base di criteri prestabiliti dalla normativa o dalla stessa pubblica autorità, cui residua un potere di mero accertamento, gli aspiranti all’inserimento farebbero valere – per affermare i requisiti propri o contestare, come nella situazione in esame, quelli altrui – un vero e proprio diritto soggettivo al lavoro, rientrante nella cognizione del giudice ordinario;

b) un secondo indirizzo (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2006, n. 5416), ritiene invece che gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie, per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonché per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonchè dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a..

Tale indirizzo, secondo la sentenza in rassegna, appare condivisibile, al fine di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia, già sopra citata.

Ove si negasse, infatti, alla formazione ed allo scorrimento delle graduatorie il carattere di fase procedimentale di natura selettiva (e, dunque, sostanzialmente concorsuale) si dovrebbe coerentemente negare la costituzionalità di buona parte del sistema di reclutamento, in atto per i docenti della scuola, a norma dell’art. 97, comma 3, della costituzione, in base al quale "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

Non risulta, d’altra parte, che la legge escluda dal reclutamento concorsuale una categoria – come quella degli insegnanti – che per le delicate funzioni da svolgere dovrebbero rappresentare il migliore esempio di selezione concorsuale di merito, da effettuare nel rilevante interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani.

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Documenti correlati:

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI, sentenza 15-1-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cassu_2010-01-15.htm  (sulla nozione di concorso pubblico rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione ed in particolare sul giudice competente a decidere una controversia relativa ad una procedura selettiva indetta da un ente locale riservata ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento, nel caso in cui per la valutazione dei titoli non sia previsto alcun margine di apprezzamento discrezionale).

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI, sentenza 17-11-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/casssu_2008-11-3.htm  (sul giudice competente a decidere controversie relative al collocamento degli insegnanti nelle graduatorie scolastiche ed in particolare per una azione di risarcimento dei danni proposta da un docente a seguito del depennamento da una graduatoria).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 17-9-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/cds6_2009-09-17-2.htm  (sull’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi e sulla necessità o meno di accertare la natura della procedura concorsuale ed in particolare se essa involga o meno l’esercizio di poteri discrezionali; fattispecie relativa a graduatoria del personale ATA).

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