Inserimento con riserva nelle graduatorie dei docenti. Un’interrogazione parlamentare

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Interrogazione parlamentare dell’On. Antonino Russo su inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti di alcune categorie di insegnanti

Interrogazione parlamentare dell’On. Antonino Russo su inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti di alcune categorie di insegnanti

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02746 presentata da ANTONINO RUSSO
mercoledì 14 aprile 2010, seduta n.306

ANTONINO RUSSO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:

il Parlamento con l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha previsto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso SSIS, COBASLID, AFAM e Scienze della formazione primaria, iscritti per l’anno accademico 2007-2008;

il decreto ministeriale 5 maggio 2008 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha determinato il numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria per l’anno accademico 2008/2009, mentre i decreti n. 211 e n. 214 del direttore dell’alta formazione artistica e musicale del 9 e del 10 ottobre 2008 hanno autorizzato le accademie e i conservatori ad attivare i bienni di formazione per la classe A77 e ABA (arte e disegno) per l’anno accademico 2008-2009;

il Senato, nell’Ordine del giorno G1.12, in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 2009-2010», «premesso che i ristretti tempi a disposizione del Senato non consentono la modifica del provvedimento e la conseguente terza lettura da parte della Camera dei deputati, pena il rischio della mancata conversione nei termini costituzionali; considerato che il decreto-legge non esaurisce il complesso tema del precariato scolastico, fornendo una risposta essenziale nell’immediato ma insufficiente a risolvere il fenomeno nel suo complesso», ha impegnato il Governo ad affrontare tempestivamente la questione dandole definitiva soluzione con particolare riferimento all’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti per l’anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID, AFAM di strumento musicale (classe 77/A) e Scienze della formazione primaria;

nella nota protocollo n. AOODGPER 2641 del 10 marzo a firma del direttore generale al punto 3) si chiede, nell’ambito della pulizia delle graduatorie ad esaurimento, ai direttori generali degli uffici scolastici regionali e ai dirigenti delle sedi territoriali degli u.s.r. di verificare circa l’inserimento con riserva nella graduatoria di strumento musicale di personale non avente titolo come di seguito riportato «È stato segnalato che in alcune province, ai sensi del decreto ministeriale 42/09, sono stati iscritti con riserva, in attesa del conseguimento del titolo, aspiranti che frequentano i corsi di II livello per la formazione dei docenti di strumento musicale attivati, ai sensi del decreto ministeriale 137/07, nel 2008/2009. Al riguardo, si richiama l’attenzione sul fatto che, a norma dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 42/09 hanno titolo all’iscrizione con riserva i docenti che «hanno frequentato o stanno frequentando il primo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale» e non quelli che frequentano corsi successivi;

diversi docenti, iscritti all’ANIEF, hanno ricorso avverso la graduatoria definitiva al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo per l’inammissibilità della domanda ovvero l’esclusione dalle procedure e che ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto ministeriale n. 42 del 2009, «i concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l’esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi, condizionatamente all’esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria» -:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per onorare l’impegno di affrontare tempestivamente il problema con particolare riferimento all’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti per l’anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID, AFIM di strumenti musicali (classe 77/A) e Scienze della formazione primaria, di cui al citato ordine del giorno e per garantire la permanenza dell’iscrizione con riserva dei docenti aventi ricorsi giurisdizionali pendenti in corso e immatricolati nell’anno accademico 2008-2009 per conseguire l’abilitazione presso i suddetti corsi universitari.(5-02746)

Il testo della risposta

In merito a quanto rappresentato nell’atto in discussione, va premesso che l’articolo 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha stabilito la sospensione delle procedure per l’accesso alle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università (SSIS) per l’anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti riguardanti la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente e ATA.
Faccio presente inoltre che il decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 prevede che possono presentare domanda di inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatone ad esaurimento sia coloro che sono già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano, sia alcune categorie di aspiranti non ancora in possesso dell’abilitazione, tra i quali coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario che hanno conseguito detta abilitazione entro il 30 giugno 2009 e che hanno provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo entro il medesimo termine del 30 giugno 2009.

Anche coloro che hanno frequentato i corsi SSIS che si sono conclusi nella sessione autunnale del 2009 ed hanno chiesto di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie medesime.

Infatti l’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 prevede che «Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedono a inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’anno scolastico 2010-2011».

Con decreto n. 39 del 22 aprile 2010 è stato fissato per il 30 giugno 2010 il termine ultimo per gli adempimenti connessi allo scioglimento della riserva.
In merito alle precisazioni contenute nella nota del 10 marzo 2010 alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole faccio presente che dette precisazioni non riguardano coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva a seguito di ricorso giurisdizionale o al Capo dello Stato.

Detto quanto sopra per quanto concerne la richiesta di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti per l’anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID, AFAM di strumento musicale (classe 77/A) e scienze della formazione, preciso che tale possibilità non può essere concessa con un atto di carattere amministrativo occorrendo una specifica norma di legge.
Va considerato tuttavia che una eventuale disposizione normativa in tal senso andrebbe ad ampliare ulteriormente la platea degli aspiranti alla stabilizzazione del posto, mediante scorrimento delle graduatorie che il legislatore, invece, aveva inteso chiudere a nuovi accessi per attuare un nuovo sistema di formazione e reclutamento del personale docente volto ad evitare la formazione di un ulteriore esubero di personale precario, le cui aspettative di stabilizzazione non potrebbero essere soddisfatte in base alle concrete capacità di assorbimento del sistema scolastico.
Ricordo al riguardo che in applicazione dell’articolo 2, comma 416, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244 è stato predisposto uno schema di regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale dei docenti di ogni ordine e grado. Detto decreto è stato già inviato alle competenti Commissioni parlamentari che a breve dovranno fornire il prescritto parere.

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