Insegnare negli istituti penitenziari. Ruolo speciale per la primaria: previsti corsi di specializzazione appositi

Di Lalla
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Nell'ambito dell'iter di approvazione del DDL Scuola è stato introdotto l'art.5 "Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari" che istituisce un ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari.

Nell'ambito dell'iter di approvazione del DDL Scuola è stato introdotto l'art.5 "Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari" che istituisce un ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari.

Art.  5 (come riformulato nell'ultima versione del DDL, del 13 maggio)

(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).

1. All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;

b)  il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».

c)  al comma 6 le parole: «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;

d)  al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;

e)  dopo il comma 7, è aggiunto il comma:

«8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni.»

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