Insegnanti di sostegno, carriere separate. Nocera: impedire trasferimento dopo 5 anni

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Nei giorni in cui c’è molto fermento per la pubblicazione del decreto n. 92 dell’08 febbraio 2019 che dà avvio ai nuovi corsi per il conseguimento della specializzazione su sostegno, si torna a parlare di “carriere separate”. Cosa significa, chi riguarda. 

A riproporre la questione è il Prof. Salvatore Nocera Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

Bisogna augurarsi – afferma il Prof. Nocera – che ben venga l’immissione in ruolo delle migliaia di attuali docenti specializzati precari; ma occorre augurarsi ancor di più che il Governo “del cambiamento” abbia il coraggio di rompere col passato e di varare definitivamente le nuove classi di concorso per il sostegno, con la loro separazione dalle carriere dei docenti curricolari.

L’avvio dei nuovi corsi di sostegno – 40.000 docenti in tre anni –  dovrebbero colmare in un triennio il buco di circa un terzo di posti ricoperti da docenti non specializzati.

Tutto ciò – afferma criticamente Nocera – sarà sufficiente a garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità e ai loro compagni?

Dopo 5 anni docenti di sostegno chiedono di trasferirsi su posto comune

La normativa attuale consente agli insegnanti di sostegno di chiedere il trasferimento su posto comune dopo 5 anni di permanenza su posto di sostegno.

Dunque – commenta il Prof. Nocera – anche se si coprisse con i nuovi docenti specializzati il 100% delle cattedre, trascorsi 5 anni in teoria moltissimi di loro potranno richiedere (avendone i requisiti) il trasferimento su classe di concorso. Creando così un corto circuito che permane inarrestabile.

Per arrestarlo  -conclude Nocera – occorre creare quattro nuove classi di concorso per il sostegno, ciascuna per ogni grado di scuola, a partire da quella dell’infanzia.

In questo modo l’insegnante di sostegno rimarrebbe vincolato al proprio ruolo, senza possibilità di utilizzare l’immissione in ruolo su posto di sostegno come transito verso la classe di concorso su posto comune.

L’intervento integrale del prof. Nocera

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