Insegnanti di ruolo che accettano supplenze: domanda di trasferimento se si perde la titolarità di sede

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L’art.36 del CCNL 29/11/2017 consente ai docenti di ruolo di accettare un incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso. Questa disposizione non è stata eliminata con il nuovo CCNL 2016/2018 e risulta, quindi, confermata anche per il futuro fino a nuove disposizioni.

COSA STABILISCE L’ART.36

L’articolo succitato, avente come oggetto “Contratti a tempo determinato per il personale in servizio” stabilisce quanto segue:

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal

presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

CONSEGUENZE PER TITOLARITÀ DEI DOCENTI

In base a quanto indicato nel citato art.36, i docenti di ruolo che hanno accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato per complessivi tre anni e si trovano attualmente nel quarto anno, perdono la titolarità della sede e dovranno, quindi, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia.

Gli insegnanti che si trovano in questa condizione, se non presentano domanda di trasferimento saranno trasferiti d’ufficio con punti zero

Tutto ciò in sintonia con quanto prevede l’art.2 comma 2 del CCNI dove viene esplicitato che I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL,sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze per scuole e/o ambiti della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio nella provincia con punti zero [….]”

QUANDO SI PERDE LA TITOLARITÀ

Riteniamo utile chiarire che la perdita della titolarità si verifica se è stato accettato un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art.36 del CCNL 29/11/2017, per complessivi tre anni che non necessariamente devono essere stati svolti consecutivamente. Sono interessati, quindi, i docenti di ruolo che hanno già maturato il terzo anno (anche non consecutivo) negli anni precedenti e che stanno svolgendo nell’anno in corso il quarto anno con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art.36

ADEMPIMENTE DELLE SCUOLE

Le istituzioni scolastiche hanno il compito di inserire al SIDI, nell’area relativa allo stato giuridico, tutti i contratti anche pregressi relativi al personale docente che abbia accettato incarichi a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso ai sensi dell’art.36 del CCNL 29/11/2017.

In particolare la scuola di titolarità dovrà registrare il collocamento in aspettativa per incarico in altro ruolo/classe di concorso e la scuola sede di servizio dovrà registrare il contratto a tempo determinato sulla piattaforma SIDI

COMPITI DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI

Gli Uffici Scolastici Provinciali devono gestire la perdita di titolarità e la conseguente mobilità di questi docenti. A tal fine i Dirigenti scolastici devono comunicare i nominativi, suddivisi per classe di concorso e ordine di scuola, dei docenti che hanno già maturato il terzo anno con incarico a tempo determinato e che trovandosi anche nel corrente anno scolastico a svolgere lo stesso incarico per il quarto anno, risultano aver perso la titolarità e per loro l’USP dovrà provvedere al trasferimento d’ufficio in assenza di domanda volontaria

COME VIENE DISPOSTO IL TRASFERIMENTO

I criteri con i quali vengono disposti i trasferimenti per questi docenti, sono stabiliti nel succitato art.2 comma 2 del CCNI, dove si chiarisce che nella domanda di trasferimento devono esprimere preferenze per scuole e/o ambiti della provincia di titolarità e nel caso in cui non possano essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse “sono assegnati a titolarità definitiva su ambito sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari perdenti posto in provincia, prima delle operazioni della mobilità professionale all’interno della provincia e della mobilità territoriale tra provincie diverse. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima titolarità disponibile su ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà tra ambiti, a partire dalla prima preferenza valida espressa. I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i predetti docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio e si considera come partenza il primo ambito della provincia di titolarità

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