Insegnamento di sostegno reso illegittimamente, obbligo di restituzione delle retribuzioni

Di Lalla
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red – La Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Regione Siciliana ha condannato una docente alla restituzione di circa 40 mila Euro per aver insegnato, negli anni dal 2002 al 2007, vantando il titolo di specializzazione che in realtà non aveva mai conseguito. Anzi, la docente aveva esibito un falso diploma che le aveva permesso l’iscrizione nelle Graduatorie Permanenti.

red – La Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Regione Siciliana ha condannato una docente alla restituzione di circa 40 mila Euro per aver insegnato, negli anni dal 2002 al 2007, vantando il titolo di specializzazione che in realtà non aveva mai conseguito. Anzi, la docente aveva esibito un falso diploma che le aveva permesso l’iscrizione nelle Graduatorie Permanenti.

Il fatto

La docente negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, era riuscita ad ottenere il conferimento di incarichi di supplenza da Graduatoria permante, in qualità d’insegnante di sostegno nelle scuole materne, mediante la produzione di falsa dichiarazione sul possesso del titolo di studio prescritto.

A specifica richiesta dell’Amministrazione la docente ha esibito esibì una fotocopia del certificato sostitutivo del diploma di specializzazione.

L’Ufficio Scolastico Provinciale, chiesto alla Segreteria dell’Università di Macerata, di confermare l’avvenuto conseguimento del diploma da parte della docente, rispondeva, con con nota prot. 11328 del 5.11.2007, che la docente non era mai stata ivi iscritta come studentessa né tanto meno aveva mai conseguito il titolo di studio in questione;
il certificato da lei esibito era palesemente falso.

Motivazioni della sentenza

"per le peculiari caratteristiche della sua funzione didattica, il docente di sostegno (oltre che essere fornito dell’ordinaria abilitazione all’insegnamento) dev’essere necessariamente in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa vigente in materia, titolo di studio che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un apposito corso biennale di formazione istituito presso scuole di livello universitario riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione;"

Dato che la normativa vigente ha previsto che il possesso del diploma di specializzazione costituisce requisito indispensabile per l’espletamento dell’attività d’insegnante di sostegno, non può riconoscersi alcun valore giuridico (neppure residuale) alle prestazioni lavorative rese dalla docente in carenza del titolo di studio tassativamente prescritto.

Conclusione

Le retribuzioni percepite dalla docente debbono ritenersi palesemente prive di "giusta causa", dato che il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa specializzata, prevista in sede di stipula del contratto di lavoro, ed il compenso correlativamente pattuito con l’Amministrazione risulta irrimediabilmente inficiato dalla carenza nel docente incaricato della peculiare professionalità richiesta dalla normativa vigente;

La sentenza è tratta da www.dirittoscolastico.it

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