Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

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comunicato FLCGIL – Inaccettabile qualsiasi utilizzo forzato dei docenti per far fronte ai tagli agli organici

comunicato FLCGIL – Inaccettabile qualsiasi utilizzo forzato dei docenti per far fronte ai tagli agli organici

Da più parti ci viene segnalato che alcuni Dirigenti Scolastici, su indicazione dei rispettivi Uffici Scolatici Territoriali, stanno procedendo a definire, per il prossimo anno scolastico, l’utilizzo su molte classi dei docenti di scuola primaria titolari su posto comune, se in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, rispetto ai colleghi che non lo possiedono. Questo sta accadendo per cercare di far fronte all’esigenza di assicurare l’insegnamento della lingua in tutte le classi, a fronte dell’azzeramento in organico di diritto dei posti per docenti specialisti di lingua inglese per effetto dei tagli dei ministri Gelmini e Tremonti.

Questi docenti, in quanto specializzati per l’insegnamento della lingua inglese, verrebbero trasformati d’ufficio in docenti “specialisti”, contro la loro volontà, modificando di fatto la loro titolarità ed il loro diritto ad operare prevalentemente come docenti di posto comune, ovvero in tutte le discipline ed educazioni previste nella scuola primaria. Siamo in presenza di un vero e proprio sopruso che trasforma una competenza ed un titolo in più, rispetto ad altri, in una forte penalizzazione. Dal momento che si costringono questi docenti ad operare, contro la loro volontà, su di un numero abnorme di classi rispetto alla media di tutti gli altri, è evidente la penalizzazione che subiscono. La difficoltà ad assicurare l’insegnamento della lingua inglese in tutte le classi è certamente una delle conseguenze dei tagli alla scuola, ma l’utilizzo dei docenti titolari di posto comune con il titolo per la lingua inglese su molte classi è inaccettabile ed illegittimo. Se le scuole non hanno avuto in organico di diritto le risorse sufficienti per assicurare l’insegnamento della lingua inglese debbono chiedere e “pretendere” l’integrazione in organico di fatto, denunciando, in caso contrario, la lesione del diritto allo studio. Non si può scaricare sui docenti la conseguenza dei tagli e, per giunta, illegittimamente!

Su questo, infatti, si ricorda che, nel D.I. sugli organici degli ultimi anni, ivi compreso quello in bozza per il 2011-2012 trasmesso con la CM n. 21 del 14 marzo 2011, è scritto:

“L’insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un’ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l’insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.”

Inoltre, nella CM n. 21 del 14 marzo 2011 è scritto:

“L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi).”

Da tali norme è assolutamente evidente che, a differenza del docente che opera solo come “insegnante specialista” per l’insegnamento della lingua inglese (di norma su non meno di 7-8 classi e per non meno di 18 ore settimanali), il docente titolare di posto comune in possesso del titolo per insegnare la lingua inglese è tenuto ad operare, per l’insegnamento delle discipline ed educazioni assegnate ed “anche” per la lingua inglese, sullo stesso numero di classi che sono previste per tutti gli altri docenti a seconda dei criteri di utilizzo definiti in collegio docenti. Quindi, mediamente, in non più di due o tre classi, se tale è la modalità organizzativa definita dalla scuola per tutti gli altri.

La FLC CGIL denuncia questi comportamenti, rappresenterà queste situazioni nei prossimi incontri che ci saranno al Miur per l’emanazione della circolare sull’organico di fatto e si impegna a tutelare, in tutte le sedi, anche giudiziarie, tutti quei docenti che dovessero subire intollerabili abusi.

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