Inosservanza obbligo scolastico, “non punibilità per tenuità del fatto” non applicabile perché la competenza è del Giudice di Pace

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Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute, con la sentenza n.  53683, su una sentenza del Giudice di Pace di Verona relativa ad caso di inosservanza dell’obbligo scolastico.

Come riferisce “scuola24.il sole24ore.com”, il Giudice di Pace di Verona aveva scagionato due genitori accusati di inosservanza dell’obbligo scolastico, sulla base dell’articolo 131-bis del codice penale.

Per la Cassazione il predetto articolo 131-bis, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, non può essere applicato all’inosservanza dell’obbligo scolastico in quanto di competenza del Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace, ha proseguito la Cassazione,  può applicare l’articolo 34 del decreto legislativo n. 274/2000, che prevede l’esclusione della procedibilità, tenuto conto della occasionalità della condotta, della esiguità del danno o del pericolo discendente dalla medesima e del ruolo della persona offesa.

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