Innalzare l’obbligo scolastico fino alla maggiore età, troppi italiani hanno la licenza media come titolo di studio

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Questa è una riflessione che sto maturando da diverso tempo, ed il quadro sociale, economico e sistemico come sussistente, mi spinge ad elaborare quanto ora segue.

Come è noto il 20 novembre del 1989 è la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una giornata, che nel corso del tempo è diventata una sorta di elencazione di tutte le miserie umane, o meglio disumane, con le quali continuiamo a convivere, senza riuscire ad invertire minimamente la rotta anche nell’Occidente industrializzato.

In base agli ultimi tristissimi dati sono circa 6 milioni i bambini che muoiono ogni anno per cause prevenibili; 50 milioni sono quelli sradicati; 250 milioni vivono in Paesi colpiti dal conflitto e più di 250 milioni di bambini in età scolare non vivono alcuna forma minima di scolarizzazione, e 300 milioni di bambini vivono in aree con il più alto inquinamento nel mondo. Secondo un Dossier statistico del giugno 2013, elaborato da Save The Children e dall’Associazione B. Trentin, i minori di 16 anni che lavorano in Italia sono stimati in circa 260.000, cioè il 5,2% della popolazione in età. Secondo un Dossier statistico del giugno 2013, elaborato da Save The Children e dall’Associazione B. Trentin, i minori di 16 anni che lavorano sono stimati in circa 260.000, cioè il 5,2% della popolazione in età.



Muoiono giovani, non conoscono la felicità dell’infanzia, vengono schiavizzati, come accade da oltre un secolo in India, ad esempio,nelle miniere di carbone di Jharia, nello Stato federato del Jharkhand. Situazioni agghiaccianti. Ma anche l’Italia continua a conoscere fenomeni di disumanizzazione che minano la felicità dell’essere bambini. Non siamo assolutamente immuni da questi fenomeni. Solo che facciamo finta di non vederlo. Ed il tutto è in fase di esasperazione con la perdurante “crisi” economica e sociale. Altro fattore su cui baso la mia riflessione sono i recenti dati dell’ISTAT.

Prendendo come riferimento la popolazione compresa tra i 25 e 64 anni, al 2015, emerge un quadro a dir poco desolante. Se si guardano i maschi, il 36% si è fermato alla licenza media, segue al secondo posto il diploma, ed al terzo posto, con una percentuale irrisoria, 15% i laureati. Se andiamo a guardare le femmine, le cose cambiano di poco. Al primo posto ci sono i diplomati, al secondo posto la licenza media, al terzo posto la laurea, con una percentuale di poco superiore rispetto a quella maschile, il 19%. Insomma, in Italia ci si è fermati alla terza media. In Italia, come è noto,è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni.

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni. L’art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e tale limite è stato disciplinato dall’art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall’art. 5 del D.Lgs n. 345/1999: “l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti”.

Vige quindi il principio in virtù del quale l’età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico. E’ proprio questo il principio che è stato espresso dalla Legge Finanziaria 2007 ( 296/2006), in particolare ove si afferma che l’innalzamento dell’obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale “conseguenza” l’aumento da 15 a 16 anni dell’età per l’accesso al lavoro. Ma l’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Tra le novità introdotte dal d.lgs. 81/2015, riveste particolare rilievo la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i giovani della fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni interessati a conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello. E la legge 107 del 2015 non ha fatto altro che perfezionare questo sistema.

In materia di lavoro minorile in Italia più di una volta è intervenuta la giurisprudenza. In tema di lavoro minorile, l’avvenuta violazione della norma imperativa di cui all’art. 3, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345, che ha fissato a quindici anni l’età minima per l’assunzione al lavoro, non fa venir meno il diritto alla retribuzione per l’attività effettivamente prestata dal soggetto tutelato, stante il disposto, oltre che dell’art. 2126, secondo comma, cod. civ., anche dell’art. 37 Cost., che sancisce il diritto del lavoratore minorenne alla parità di retribuzione a parità di lavoro e di mansioni svolte rispetto agli altri lavoratori, a nulla rilevando che il lavoratore a dette mansioni, in ragione dell’età, non potesse essere adibito (Cass. civ. Sez. lavoro, 30/08/2010, n. 18856). La disciplina di tutela del lavoro minorile si applica anche al lavoro a chiamata od occasionale o intermittente. (Fattispecie di avvenuta ammissione al lavoro di minore di età, adolescente, in assenza del prescritto accertamento sanitario) (Cass. pen. Sez. III, 05/05/2011, n. 28921 ).

Dunque si è entrati nel merito dello svolgimento di tale attività. Il lavoro minorile, con le sue varianti, e pseudo legittimazioni, come apprendistato, alternanza scuola lavoro e similari, deve essere fermato quanto prima. Perché se non conferiamo noi per primi l’insegnamento, la giusta strada da percorrere, per l’infanzia e l’adolescenza felice, per il diritto all’istruzione pieno e garantito, per contrastare ogni situazione di lavoro minorile e sfruttamento di lavoro minorile, è da ipocriti, poi indignarsi per quanto accade quotidianamente nel mondo, e ciò è realmente e drammaticamente insopportabile. Ed allora visto il basso tasso di scolarizzazione, visto il quadro come ora prospettato, è possibile invertire bruscamente ed in modo incisivo rotta, innalzando l’obbligo scolastico fino alla maggiore età e vietando ogni tipo di attività lavorativa fino alla maggiore età, sia essa formativa, sia essa di alternanza e similare.

Certo, è vero che la normativa internazionale, in vigore dal 1973, afferma che l’obiettivo è di elevare gradualmente a 16 anni l’età minima per l’ammissione a determinate attività lavorative, conformemente alla Convenzione sull’età minima, e che nei casi in cui l’età minima per le attività lavorative di cui alla Convenzione sia ancora inferiore a 15 anni, opportuni provvedimenti dovrebbero essere presi d’urgenza al fine di elevarla al livello minimo stabilito, ma nulla osta che si possa andare in una direzione ulteriormente migliorativa.

Chi lo vieta? Cosa lo proibisce? E’ una proposta radicale, certo, ma è necessaria una svolta radicale, un segnale radicale, per cambiare questo mondo ed essere rispettosi realmente e non solo idealmente dei diritti dei minori e si deve partire dalla nostra scuola.

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