Inizio anno scolastico, Collegio Docenti sceglie trimestre o quadrimestre. Motivazioni didattiche e organizzative

WhatsApp
Telegram

Ai fini della valutazione periodica degli studenti l’anno scolastico viene suddiviso in periodi ben precisi come durata e collocazione temporale.

Tale suddivisione può essere differente a seconda delle decisioni e delibere adottate dalle diverse istituzioni scolastiche.

Le scelte possibili sono le seguenti:

  • 3 Trimestri
  • 2 Quadrimestri
  • 1 Trimestre + 1 Pentamestre

La scelta viene effettuata da ogni scuola in piena autonomia decisionale e questo in sintonia con quanto prevede la normativa vigente.

Il  D.L.vo 297/94 nell’art. 74 comma 4 stabilisce che: “L’anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi”.

L’autonomia decisionale di ciascuna istituzione scolastica è riconosciuta nel DPR 275/99 nel quale si sottolinea e differenzia  l’autonomia didattica (art.4) e  l’autonomia organizzativa (art.5) secondo quanto già previsto  nell’art. 21 comma 8 e 9 della Legge 59/97,  improntata a criteri di flessibilità.

In relazione all’autonomia didattica nell’art. 4 comma 2 del DPR 275/99 si stabilisce che:  “Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”.

In relazione all’autonomia  organizzativa nell’art.5 comma 3 del medesimo DPR viene disposto che   “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”

A CHI COMPETE LA DECISIONE SULLA SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO?

L’organo collegiale che ha questa  competenza è il Collegio dei docenti  che delibera , ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi (art. 7 comma 2, lett. c del D.Lgs.297/94).
Se al Collegio Docenti spetta il potere deliberante, anche il Consiglio d’istituto, in base all’art. 10, commi 3 e 4 dello stesso D.Lgs., ha competenze di indirizzo sulla questione

Quali sono le motivazioni alla base delle diverse scelte?

Si ritiene doveroso premettere che la scelta sulla divisione temporale dell’anno scolastico deve avere come obiettivo prioritario la didattica e la sua maggiore efficacia  per l’apprendimento degli studenti e la valutazione che deve essere il più rispondente alla realtà degli studenti.

La stessa normativa sulla valutazione (O.M. n. 90/2001 e DPR 122/09  ) stabilisce che questa deve essere fatta con un congruo numero di verifiche in base a quanto previsto nell’art. 79 del R.D. 653/1925: “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni ”

Per avere un “congruo numero di verifiche” è necessario che ogni docente disponga del tempo necessario e sufficiente per poterle avere ai fini delle valutazioni periodiche  e questo in considerazione del diverso monte ore settimanale che hanno le diverse discipline

QUALI  POTREBBERO ESSERE I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DI UNA SCELTA PIUTTOSTO CHE UN’ALTRA?

Quadrimestri

La scansione temporale dell’anno scolastico in due quadrimestri sembra la scelta più “gettonata” dalle scuole. Sono numerosi, infatti, a livello nazionale i Collegi dei Docenti che deliberano in merito all’adozione dei quadrimestri per la suddivisione dell’anno scolastico.

L’anno scolastico viene suddiviso in due parti uguali, con la motivazione che viene garantito un intervallo di tempo ottimale (4 mesi) per portare avanti l’attività didattica ed arrivare ad una valutazione periodica più serena e realistica.

Trimestri

La suddivisione dell’anno scolastico in trimestri viene adottata nelle scuole dove i Collegi dei Docenti ritengono necessario ufficializzare le valutazioni periodiche in intervalli di tempo più brevi, in  modo tale da rendere consapevoli  gli studenti e le loro famiglie dei risultati conseguiti ogni tre mesi.

Di solito non concordano con tale scelta gli insegnanti di discipline con un monte ore settimanale limitato (2/3 ore), a causa dell’esiguo numero di verifiche possibili, in antitesi con quel “congruo numero” stabilito dalla normativa.

Va però detto che sempre più spesso si utilizzano tutte le possibilità offerte dalla normativa (come gli esercizi a casa da valutare) per avere un quadro più ampio degli apprendimenti.

Trimestre + Pentamestre

Una suddivisione del l’anno scolastico in due periodi distinti e differenti come durata, cioè un trimestre e un pentamestre, corrisponde alla necessità di concedere tempi più distesi, nella seconda parte dell’anno, sia per lo svolgimento dell’attività didattica che per la pianificazione e l’organizzazione delle attività di recupero.

Una scansione temporale di questo tipo nel secondo periodo (pentamestre) garantisce sicuramente per gli insegnanti  un maggior numero di verifiche, quindi valutazione più completa e per gli studenti  un tempo maggiore per assimilare le discipline.

Pagellini bimestrali

Un’altra scadenza valutativa può essere deliberata nelle scuole che hanno adottato i quadrimestri.

Si tratta della valutazione bimestrale con i cosiddetti “pagellini”, che determina una sorta di divisione interna del quadrimestre al fine di fornire agli studenti e alle loro famiglie un documento, il pagellino, con le valutazioni in tutte le discipline conseguite fino al momento della sua compilazione.

I pagellini bimestrali, in ogni caso, non determinano la modifica della scansione temporale deliberata dal Collegio dei Docenti che rimane sempre quadrimestrale.

I pagellini bimestrali, nelle scuole che decidono di adottarli, sono quindi, documenti informativi che non possono sostituire le schede di valutazione ufficiali, cioè le tradizionali pagelle che devono essere predisposte a conclusione del quadrimestre o del periodo (trimestre o pentamestre) nel quale risulta diviso l’anno scolastico

Ogni periodo dell’anno scolastico, che sia trimestre, quadrimestre o pentamestre, si conclude, quindi,  con lo scrutinio (intermedio e finale) che comporta la compilazione, per ogni studente, delle schede di valutazione o pagelle, dove vengono riportati, oltre al voto di condotta, i voti conseguiti in ogni disciplina.

E’ POSSIBILE MODIFICARE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO LA SCANSIONE TEMPORALE DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI?

Sicuramente la risposta è negativa.  Una volta deliberata la suddivisione dell’anno scolastico da parte del Collegio dei Docenti, questa decisione deve essere concretizzata e non può subire modifiche nel corso dell’anno se non per l’introduzione dei pagellini bimestrali nelle scuole che hanno adottato i quadrimestri

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri