Infortunio sul lavoro e orari di reperibilità. Cosa prevede la normativa

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Il dipendente assente per infortunio sul lavoro deve rispettare le fasce di reperibilità? Quali obblighi ha nei confronti della scuola?

Una lettrice scrive a [email protected]

Gentilissima, durante un infortunio sul lavoro ( avvenuto in classe) è obbligatorio il rispetto delle fasce orarie: 9-13/15-18. In base a quale normativa?  E’ obbligatorio avvertire la segreteria per ogni spostamento per visite, e farsi certificare la presenza.  L’inail , non mi ha rilasciato pezze giustificative, come richiestomi dalla segreteria, solo, ovvio il certificato.  Quindi quali sono i miei OBBLIGHI? Grazie 

art. 4 del DM 206/17

La norma prevede che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Infortunio sul lavoro e reperibilità

Con messaggio numero 3265/2017 l’INPS ha chiarito che

Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di  salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione  medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.

Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza.

Con nota numero 246 del 8 Febbraio 2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato che  i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia riconducibile all’infortunio sul lavoro, sono esonerati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017. n. 206.

Conclusioni

Nel caso posto dalla collega appare chiaro come il dipendente a cui è stato riconosciuto un infortunio sul lavoro (già quindi certificato dall’INAIL) non debba rispettare fasce orarie di reperibilità come invece accade nei casi previsti dal nuovo DM 206/17.

Nei casi di infortunio sul lavoro la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati è di competenza esclusiva dell’INAIL e né direttamente l’Inps, né la scuola potranno  procedere alla visita di controllo.

Né tanto meno il dipendente è obbligato ad avvertire la segreteria per ogni spostamento per visite, e farsi certificare la presenza.

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