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Infortunio sul lavoro e ferie maturate: quando è possibile fruirle e quando monetizzarle

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Docente a tempo indeterminato e ferie. Cosa succede se per esigenze personali o malattia non è possibile fruire delle ferie maturate e non godute?

Paolo scrive

Buongiorno, durante il periodo degli esami di Maturità (ero Presidente di Commissione) mi sono infortunato cadendo per le scale della stazione ferroviaria mentre andavo alle sede di esame,  il referto è stato la rottura del condilo radiale e ho avuto tra gesso e riabilitazione circa 50 giorni, sono tornato in servizio il 10 Settembre dall’8 Luglio giorno dell’incidente.  Ovviamente non ho fruito delle ferie perché sotto infortunio e tutelato dalla. La mia domanda è questa ho diritto a che l’importo delle ferie non godute mi sia corrisposto? Oppure esiste qualche norma che in qualche modo mi tuteli? Ho diritto a qualche risarcimento? Grazie 

Quando fruire delle ferie

L’art. 1 comma 54 della  legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Vacanze natalizie e pasquali;
  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (a meno che per il personale a tempo indeterminato non si aggiungono ai 3 giorni per motivi personali e familiari e fruiti con le stesse modalità).

Monetizzazione delle ferie

Il pagamento sostitutivo delle ferie può avvenire solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto). Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 5, comma 8, ha previsto inoltre  “la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non rientrano nel divieto posto dal citato decreto legge n. 95 del 2012 i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità. Resta fermo in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere corrisposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente stabilite nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.

Ciò è stato anche recepito dal nuovo CCNL 2016/18.

Conclusione

Nel caso posto da Paolo è quindi evidente come non sia assolutamente possibile la monetizzazione delle ferie in quanto si tratta di docente a tempo indeterminato che non ha cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione.

Pertanto, in questi casi si applica esclusivamente l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il quale  prevede che: “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Paolo potrà quindi fruire delle ferie in tutti i giorni in cui sia possibile, ovvero sospensione delle lezioni e nei periodi di luglio e agosto sommando quelle dell’anno precedente a quelle dell’anno in corso.

La monetizzazione sarebbe infatti  possibile solo nell’ipotesi in cui la malattia per il suo protrarsi nel tempo fino alla data di collocamento a riposo non abbia lasciato alcuna possibilità di fruizione delle ferie da parte del dipendente.

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