Infortunio in itinere: in bicicletta va risarcito sempre dall’INAIL

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Con la sentenza numero 07313 del 13 aprile 2016 la Corte Suprema di Cassazione stabilisce che l’uso del mezzo privato, in questo caso la bicicletta, per recarsi al lavoro non deve essere ritenuto un criterio selettivo sufficiente ma valutato in base alle esigenze del lavoratore.

Con la sentenza numero 07313 del 13 aprile 2016 la Corte Suprema di Cassazione stabilisce che l’uso del mezzo privato, in questo caso la bicicletta, per recarsi al lavoro non deve essere ritenuto un criterio selettivo sufficiente ma valutato in base alle esigenze del lavoratore.

Il fatto

Con la sentenza 821 del 2011 la Corte d’Appello respingeva la domanda di MB per il riconoscimento di infortunio in itinere in bicicletta nel percorso lavoro casa. Il ricorrente al termine del turno di lavoro matutino mentre si recava a casa in bicicletta veniva investito da un motociclo e chiedeva l’erogazione da parte dell’INAIL delle prestazioni previste dall’articolo 13 del dl 28 del 2000.




La Corte di Appello di Firenze riteneva che la distanza da coprire nel percorso casa lavoro fosse troppo breve (500 metri) per richiedere l’utilizzo della bicicletta e non abbastanza lontana per richiedere l’utilizzo del mezzo pubblico. Il percorso da coprire, non servito dai mezzi pubblici, secondo la Corte d’Appello potreva essere percorso a piedi nel giro di pochi minuti e quindi l’utilizzo del mezzo privato non era necessario. L’utilizzo della bicicletta in citta, secondo la Corte, aggravava il rischio di incorrrere in incidenti in quanto soggetto ai pericoli del traffico.

A questo punto MB propone ricorso alla Corte di Cassazione con una sola motivazione: la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 del dl 38 del 2000 poichè l’utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro è incluso nella tutela assicurativa.

Tale articolo disciplina la tutela assicurativa coperta dall’INAIL nel percorso che collega l’abitazione al lavoro e viceversa rifacendosi all’unico rischio generico del perscorso. Per la nuova disciplina anche l’uso del mezzo privato non è ostacolo all’indennizzabilità se necessario

Sul fatto della necessità però non può essere inteso in senso assoluto ma relativo alle necessità del lavoratore.

Secondo la Cassazione, infatti, l’utilizzo del mezzo privato non è legittimato soltanto dalla distanza da coprire ma anche in base ad un criterio di normalità e razionalità che tenga conto di comportamenti standards esistenti nella società civile (come ad esempio promuovere la protezione ambientale o il risparmiare tempo per aumentare quello libero rispetto a quello lavorativo) e alle esigenze personali del lavoratore. Quando si parla di bicicletta come mezzo di trasporto privato, quindi, la distanza non può essere ritenuto un criterio selettivo assoluto anche perchè l’aumentare del percorso aumenta anche l’eventuale rischio. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il ricorso di MB va accolto e la sentenza impugnata deve essere cancellata rinviando la questione ad altro giudice.

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