Infortuni sul lavoro, obbligo comunicazione all’Inail assenze di un giorno. Compiti del datore di lavoro e del lavoratore

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L’Inail ha pubblicato la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, avente per oggetto “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.”

Con la Circolare vengono, in sostanza, fornite le prime istruzioni relative alle modifiche apportate all’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, tramite l’articolo  3, comma 3-bis , del decreto legge n 2442/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Cosa fa il datore di lavoro

Le nuove disposizioni prevedono che tutti i datori di lavori , compresi i datori privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, hanno l’obbligo (a partire dal 12 ottobre 2017 di comunicare in via telematica all’Inail,  entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico , i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. La predetta comunicazione va effettuata a fini statistici e informativi.

Nella circolare si ricorda che, per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza oro superiore a tre giorni, continua a permanere l’obbligo della denuncia di infortunio, come previsto dall’articolo 53 del DPR n.  1124/1965  e successive modificazioni, apportate da ultimo con decreto legislativo n. 151/2015.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi del summenzionato art. 53 del DPR n. 1124/1965.

La “nuova” comunicazione, prevista dalle nuove disposizioni a fini statici e informativi, deve avvenire esclusivamente tramite il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.

Il nuovo servizio riguarda le seguenti gestioni:

₋ gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;

₋ gestione per conto dello Stato;

₋ settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);

₋ gestione agricoltura; ₋ datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Nel caso di impossibilità ad inviare la comunicazione tramite il canale succitato, è possibile farlo tramite Pec, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail da inviare alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail.

La mancata comunicazione, di cui sopra, entro i termini previsti, ossia entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.

Ne caso, invece, di mancata comunicazione per infortunio superiore a tre giorni la sanzione prevista va da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

Cosa fa il lavoratore

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico:

il numero identificativo;

la data di rilascio;

i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Qualora il lavoratore non sia in possesso del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Per tutti i dettagli scarica la Circolare

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