Infortuni scolastici, cosa fare. Vademecum alunni e insegnanti
Vademecum Inail per la trattazione degli infortuni scolastici realizzato a supporto degli adempimenti connessi agli infortuni in ambito scolastico.
Nel vademecum vengono illustrati i principi generali dell’obbligo assicurativo e le attività protette in ambito scolastico. Sono proposti inoltre approfondimenti sulla platea dei soggetti assicurati, con un particolare riguardo alla posizione assicurativa degli allievi e degli studenti impegnati in attività di potenziamento delle competenze trasversali e orientamento.
Tra i soggetti assicurati, art.4 T.U. 1124/65 ci sono gli insegnanti, gli alunni, gli allievi ed istruttori.
In ambito scolastico sono assicurate:
- tutte le attività che possano essere considerate esperienze ed esercitazioni pratiche compiute da insegnanti ed alunni;
- tutte le attività compiute dal personale non docente che rientrino nella previsione dell’art. 1 T.U.
Infortunio
È l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria Inail e rappresenta l’evento al cui verificarsi scatta automaticamente la tutela assicurativa in base al princiio dell’automaticità delle prestazioni sancito dall’art. 67 del T.U 1124/65.
Ai sensi dell’art. 2 del T.U. 1124/65, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per i seguenti motivi:
- causa violenta
- in occasione di lavoro
- di cui sia derivata una lesione che abbia comportato: morte, inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, inabilità temporanea che comporti astensione dal lavoro per oltre 3 giorni.
Infortunio in itinere
Possono rientrare in tale categoria:
- docenti, se assicurati
- personale non docente
Sono esclusi invece gli alunni
Alunni
Devono essere denunciati gli infortuni occorsi agli alunni solo se questi svolgono attività previste dal punto 28 art. 1 .T.U. Dunque per esempio l’attività motoria, mentre sono escluse le normali attività didattiche e ricreative (caduta accidentale).
Insegnanti
Devono essere denunciati gli infortuni occorsi ai docenti, se questi sono tutelati dagli artt. 1 e 4 del T.U. 1124/65.