Infortuni a scuola: nel 2015 15 mila docenti e 80 mila studenti, metà tutti a Nord

WhatsApp
Telegram

I dati che ha comunicato l’INAIL, nel mese di marzo 2017, in merito alle denunce di infortunio sul lavoro che riguardano le donne sono in aumento. In via generale l’INAIL rileva che a livello territoriale le denunce di infortuni sul lavoro femminili si concentrano per oltre la metà al Nord (59,7%), seguito dal Centro (21,3%) e dal Mezzogiorno (19%).

Per i casi mortali le percentuali si attestano al 47,3% per il Nord, il 28,2% per il Centro e il 24,5% per il Mezzogiorno. L’incidenza degli infortuni delle lavoratrici sul totale delle denunce presentate è particolarmente elevata nei settori dei servizi domestici e familiari (89,5%), della sanità e assistenza sociale (73,6%) e della confezione di articoli di abbigliamento (70,6%). L’INAIL sottolinea che per le donne fino a 59 anni, tutte le fasce di età hanno registrato nel 2015 un decremento rispetto al 2014, mentre nelle fasce più mature si è rilevato un aumento.

Con 31.973 casi, pari al 14,1% del totale delle denunce di infortunio femminili, la fascia tra i 50 e i 54 anni risulta la più colpita in valore assoluto. Guardando alla voce della scuola emerge che nel 2015 sono stati denunciati quasi 15mila infortuni occorsi a insegnanti e maestri delle scuole pubbliche e private: circa l’87% dei casi ha riguardato il genere femminile, coerentemente con l’alta presenza delle donne nella categoria. Tra gli studenti, invece, la componente femminile è pari al 43% dei circa 80mila infortuni occorsi nel 2015 nelle scuole pubbliche e private.

A tal proposito è il caso di ricordare quanto affermato dalla Cassazione civile sez, unite del 17 giugno 2004 n 11353 quando ha evidenziato che grava sul lavoratore l’onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, che deve essere riconosciuto e nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio .

E su questa linea  la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 24 maggio 2010, n. 12593 condividendo l’orientamento che ha fatto scuola della Cass., sez. lav., 28 luglio 2004, n. 14270, in via di principio si rileva che in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore che si infortuni in occasione di lavoro, ha l’onere di provare il danno e l’esistenza del nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario ed evento dannoso; la colpa del datore di lavoro può essere esclusa allorché quest’ultimo dimostri di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure che, in considerazione della peculiarità della attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza; per contro, il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando detto comportamento sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, ovvero che rivesta il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile.

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria