Infanzia: come si formano le classi e quale articolazione oraria

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L’articolazione oraria della scuola dell’Infanzia è caratterizzata da un modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali.

Questo modello, come chiarisce la Circolare Ministeriale n.16041 del 29 marzo 2018 può essere elevato, su richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 50 ore settimanali e può essere ridotto fino a 25 ore settimanali.

Sezioni primavera

La legge finanziaria per il 2007 (Legge n.296) ha introdotto, nell’art.1 comma 630, una disposizione normativa che prevede la costituzione in via sperimentale di “sezioni primavera“, da aggregare alla scuola dell’Infanzia, per accogliere bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Si tratta di un servizio socio -educativo integrativo e aggregato alle strutture delle scuole di infanzia e dei nidi di infanzia autorizzate, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento di attività educative o di insegnamento.

Nella C M n.16041/2018, si stabilisce in proposito che le sezioni primavera possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia sono regolate dalla nota ministeriale n.1459 /2017 dove si stabilisce che la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Ricorrendo le condizioni stabilite nella succitata nota ministeriale, possono inoltre essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2018 una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico – didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

Per l’attuazione degli anticipi, come indicato nella CM n.16041/2018, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni vigenti

Potenziamento

Per quanto riguarda il potenziamento, in base all’art.12 comma 7 del D.lgs n.65/2017, si prevede che per l’attuazione degli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione “viene assegnata alla scuola dell’Infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all’organico di potenziamento” . Si sottolinea, inoltre che questa disposizione “non deve determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali

Su queste basi , come ha prontamente segnalato la nostra redazione, la CM n.16041/2018 stabilisce che ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell’Infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell’organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola Secondaria II grado, in via secondaria della scuola Primaria e in via subordinata dalla scuola Secondaria I grado.

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