Infanzia. Anche gli educatori laureati potrebbero insegnare nel sistema 0/6. Lettera

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Buon giorno, mi chiamo Elena Togliatto e sono un educatrice laureata in scienze dell’educazione presso la facoltà di Genova.

Attualmente sto lavorando come educatrice in una scuola materna con contratto a tempo determinato.
Le scrivo perché parlando con una mia collega più anziana, ci siamo imbattute in una situazione piuttosto paradossale riguardo al nostro percorso di studi e il conseguente ingresso nel mondo del lavoro.
Entrambe abbiamo conseguito il diploma presso il liceo socio-psico-pedagogico, la mia collega entro l’anno 2002, mentre la sottoscritta nel 2006.
In seguito abbiamo conseguito la stessa laurea in scienze dell’educazione L19, presso la stessa facoltà.
Nonostante l’evidente concordanza dei nostri titoli di studio lei può lavorare nella scuola dell’infanzia come docente, mentre io, potendo essere assunta come educatrice posso lavorare solo ed esclusivamente in compresenza con la docente titolare della classe,anche per stare in dormitorio durante il momento della nanna e nei momenti di laboratorio che progetto personalmente per le diverse sezioni della scuola.
Questo perché se la condizione di compresenza tra un docente diplomato entro il 2002 e un’educatrice laureata non è rispettata la scuola non può ricevere i contributi da parte del Ministero dell’istruzione, sia che si tratti di statale o paritaria, poiché attualmente l’educatore non può operare autonomamente con bambini rientranti nella fascia di età 3-6 anni.
Tutto questo è giustificato dal fatto che, secondo il DM 10 marzo 1997 e successivamente l’art. 6 della legge 169/2008, i diplomati al liceo socio- psico pedagogico, entro l’anno scolastico 2001/2002, assieme ai laureati in scienze della formazione, risultano abilitati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.
Quindi la formazione di un diplomato è da ritenersi equivalente a quella di un laureato.
Tuttavia non riesco a comprendere attraverso quali criteri, dopo il 2002, l’abilitazione all’insegnamento riconosciuta al liceo socio-psico-pedagogico decada poiché, consultando i programmi ministeriali relativi a questo indirizzo, risultano invariati sino alla modifica della dicitura stessa di tale indirizzo in Liceo delle Scienze umane, avvenuto nel 2010.
Stando ai programmi ministeriali il liceo socio-psico-pedagogico, avendo mantenuto invariato il curriculum dal 1991 al 2010, anche tenendo in considerazione le varie sperimentazioni ritenute abilitanti, deve aver continuato a trasmettere e a formare studenti con le stesse competenze per tutta la durata di questo indirizzo e non sino al 2002.
Quindi perché riconoscere l’abilitazione ai diplomati socio-psico-pedagogico solo entro il 2002, escludendo gli studenti che hanno conseguito lo stesso titolo dal 2003 al 2009?
A rendere la situazione ancora più complessa sono i titoli di studio previsti per lavorare come educatore poiché, secondo il DM 10 marzo 1997, possono ritenersi educatori:
I diplomati presso l’istituto magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) purché conseguito entro l’a. s . 2001/2002.
I laureati in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola primaria o a ciclo unico quinquennale (dm 249/10)
i laureati in scienze dell’educazione (L 19)
i laureati in scienze pedagogiche (LM85) ed equipollenti
secondo queste indicazioni risulta chiaramente che un diplomato magistrale e un laureato in scienze della formazione hanno le stesse competenze di un laureato in scienze dell’educazione.
Quindi perché quest’ultimo non può vedere riconosciute le proprie competenze per lavorare autonomamente nella scuola dell’infanzia?
Secondo le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” redatto a Settembre 2012, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, della competenza, avviandoli alla cittadinanza.
I campi di esperienza da progettare per i bambini dai 3 ai 6 anni sono indicati come “il sé e l’altro,il corpo e il movimento, la capacità di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni attraverso il linguaggio delle immagini, dei suoni e dei colori; maturare la capacità di riflettere sulla realtà che lo circonda, riconoscendo i punti di vista altrui, interpretare il mondo attraverso le categorie di quantità, forma e organizzazione spaziale degli oggetti”.
Essendo obiettivi relativi sia alla formazione che all’educazione della persona, ritengo che le competenze di un laureato in scienze dell’educazione possano rientrare in questo tipo di servizio rivolto all’infanzia esattamente come quelle di un laureato in scienze della formazione, le cui competenze; secondo il curriculum universitario, vertono più specificatamente alla progettazione didattica e non esclusivamente educativa.
Le competenze dell’educatore laureato in scienze dell’educazione coincidono con la capacità di osservare e aiutare l’essere umano a dischiudere la sua autentica natura, attraverso la conoscenza della propria unicità e alterità quando si confronta con l’altro da Sé; acquisendo strumenti espressivi per sapersi raccontare e interpretare la realtà che lo circonda.
Questi obiettivi costellano, rigenerandosi, tutta la vita dell’uomo ma richiedono la presenza di una figura orientante specialmente durante l’infanzia; poiché il bambino è un soggetto attivo in continua scoperta, che può orientarsi ma anche disorientarsi lungo questa prima fase del cammino della vita.
Attraverso questa mia esperienza e riflessione sul ruolo dell’educatore e in concomitanza con la discussione della proposta di legge nn. 2656 Iori  e la legge sui servizi integrativi dell’infanzia 0-6, n. 107/15,vorrei invitarla a riflettere sulla possibilità che anche la figura dell’educatore laureato in scienze dell’educazione L 19,possa lavorare in autonomia all’interno dei servizi all’infanzia dagli 0 ai 6 anni.
La ringrazio per l’attenzione e le auguro buon lavoro.

Togliatto Elena

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