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Indennità Naspi e rapporto a tempo determinato, limiti e perdita

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Indennità di disoccupazione Naspi e rapporto di lavoro a tempo determinato, quali limiti di reddito ci sono e quando si perde.

Buongiorno, avrei piacere di sapere se un percettore di Naspi, intraprendendo un rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi, con una retribuzione non superiore a 8.000 euro annui, in caso di dimissioni volontarie prima della scadenza del termine, mantiene la Naspi, previo le dovute comunicazioni all’Inps. Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Indennità Naspi: il reddito da considerare

L’Inps chiarisce che l’ indennità Naspi si riduce in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro.

In questi casi l’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Le prestazioni che danno diritto alla riduzione della Naspi

La prestazione ridotta si potrà percepire solo se ricorrono particolari condizioni, tra le condizioni ci sono anche che:

  • il percepiente deve comunicare all’Inps  entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di NASpI, se antecedente, il reddito annuo presunto;
  • che il datore di lavoro o l’utilizzatore (questo nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • nel caso in cui si è  titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, cessa la sua attività da uno dei rapporti, sempre a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

In questi casi si ha diritto alla Naspi ricorrendo tutti gli altri requisiti e considerato il vincolo del reddito che non può superare 8.000 euro e che il percettore faccia comunicazione all’Inps.

La circolare n. 94/2015 specifica al punto 2.10.a.1 i casi di un nuovo rapporto di lavoro subordinato.

2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato

2.10.a.1 “In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso  l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa”.

Infine precisa che: ” la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore”.

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