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Indennità di maternità fuori nomina. Quando viene pagata

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Per il personale a tempo determinato l’indennità di maternità ha validità sia se in costanza di rapporto di lavoro, sia dopo il termine dello stesso. I casi

Adele scrive

Buongiorno. Sono una docente con contratto determinato fino al 30 giugno. Ho scoperto di essere incinta e dal 13 Maggio sono in interdizione anticipata causa minacce d’aborto e poliabortività pregressa. Ieri ho rinnovato la certificazione per altri 30 giorni fino al 9 luglio, intanto il 30 giugno scade il contratto a t.d. Quindi per la pratica di indennità fuori nomina è sempre a carico della scuola o tramite patronato?  Grazie

Indennità di maternità durante la vigenza del contratto

A tale personale spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità).

Se il periodo di congedo (maternità e dell’interdizione dal lavoro) coincide con le nomine ricevute o in atto, il contratto di lavoro rimane valido a tutti gli effetti (giuridici ed economici) per la sua durata e non oltre la sua durata.

Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido al 100% come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo.

L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

Indennità di maternità fuori nomina

Se il periodo di congedo (maternità e di interdizione per gravi complicanze della gestazione) coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), oppure non coincide con nessuna nomina (il congedo inizia dopo il termine dell’ultimo contratto), l’indennità di maternità può essere corrisposta ugualmente, in misura dell’80% dell’ultimo stipendio ricevuto.

E’ utile infatti ricordare che ai sensi del T.U. 151/01  tale personale è ammesso al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.

Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all’inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell’ultimo biennio risultino versati contributi settimanali per l’assicurazione di maternità

L’indennità percepita in misura dell’80% non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto.

Conclusioni

Il caso della collega riguarda un periodo di interdizione di maternità che solo in parte coincide con il periodo di nomina.

Pertanto, fino al 30 giugno rientra nella indennità di maternità durante la nomina, valida a tutti gli effetti, mentre dal 1 luglio avrà diritto ad una indennità di maternità fuori nomina in misura dell’80% dell’ultimo stipendio ricevuto.

La docente affinché continui a percepire tale indennità fino al termine di tutto il congedo di maternità (salvo ovviamente non ci siano nuove supplenze), deve comunque rinnovare la procedura di indennità ogni volta che scade quella precedente (nel caso esposto dal 10 luglio) e il ginecologo rilasci il nuovo certificato di gravidanza a rischio (quindi procedura presso l’ASL e documentazione alla scuola).

Tutta la procedura dell’indennità è carico della scuola e la docente non deve recarsi al patronato/INPS.

 

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