Retribuzione indennità di maternità, entro 60 giorni. Escluso il congedo disabile

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L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018, avente per oggetto l’Esclusione del periodo di congedo straordinario – fruito per assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità – dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Indennità di maternità

L’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 151/01,  relativamente al prolungamento della corresponsione della retribuzione, prevede quanto segue:

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni

In pratica, le lavoratrici madri accedono all’indennità di maternità (per la scuola si parla di indennità fuori nomina, quindi nel caso dei precari dopo la scadenza del contratto) anche se sospese, assenti dal lavoro senza stipendio o disoccupate, purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del periodo del congedo di maternità non siano trascorsi più di sessanta giorni.

Come si legge nel sopra riportato comma 2, nel computo dei 60 giorni non è prevista l’esclusione del periodo di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001) di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il coniuge convivente o un figlio disabile in situazione di gravità.

Sentenza Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, ha dichiarato illegittima la succitata disposizione laddove non esclude dal computo dei sessanta giorni,  immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (o congedo di maternità), il periodo di congedo straordinario per assistere il coniuge o il figlio disabile grave.

Conclusioni

L’Inps, adeguandosi alla sentenza, ha indicato che i periodi di congedo straordinario, per assistere esclusivamente il coniuge convivente o un figlio disabile grave, vanno esclusi dal computo dei sessanta giorni antecedenti l’inizio del congedo di maternità.

L’Istituto evidenzia che l’esclusione suddetta va effettuata soltanto in caso di congedo fruito per assistere il coniuge o il figlio e non anche per altri soggetti.

Quanto detto per il coniuge vale anche in caso di unioni civili.

Retroattività

L’Inps comunica, infine, che quanto sopra riferito si applica, a richiesta degli interessati, anche a eventi precedenti la sentenza della Corte Costituzionale, fermo restando che non siano decorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Messaggio Inps

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