Incongruenze contrattuali sulla mobilità e precedenze

Di Lalla
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di Libero Tassella (Professione Insegnante) – A mio avviso l’introduzione della norma sulla precedenza determinerà un significativo contenzioso, immaginate un comune di grandi dimensioni territoriali ove il docente risiede con il figlio diversamente abile, forse potrebbe essere costretto a trasferirsi a 100 KM, per trovare un posto libero, ancorché con precedenza di cui all’art. 33 della l. 104/92, con i tempi che corrono, per essere in servizio in una scuola nello stesso comune di residenza, così come vuole la recente clausola contrattuale, mentre perderà la titolarità nella scuola dove insegna da anni situata a 1 Km da casa, ma in altro comune al confine con il grande comune, con buona pace dell’assistenza continuativa e con la continuità didattica.

di Libero Tassella (Professione Insegnante) – A mio avviso l’introduzione della norma sulla precedenza determinerà un significativo contenzioso, immaginate un comune di grandi dimensioni territoriali ove il docente risiede con il figlio diversamente abile, forse potrebbe essere costretto a trasferirsi a 100 KM, per trovare un posto libero, ancorché con precedenza di cui all’art. 33 della l. 104/92, con i tempi che corrono, per essere in servizio in una scuola nello stesso comune di residenza, così come vuole la recente clausola contrattuale, mentre perderà la titolarità nella scuola dove insegna da anni situata a 1 Km da casa, ma in altro comune al confine con il grande comune, con buona pace dell’assistenza continuativa e con la continuità didattica.

Uno svarione per l’amministrazione e per i sindacati! Forse non conoscono la geografia del nostro paese o il buon senso. Poveri noi. Chi pagherà per questo? Ovviamente nessuno, naturalmente i docenti coinvolti. Mi domando cosa pensino i sindacalisti, quando si fanno proposte del genere, alcuni sappiamo che fanno solo tappezzeria a Viale Trastevere, fra un quadro di Croce e uno di Ruggero Bonghi; prendono appunti per i resoconti dei loro siti, ma altri potrebbero stare attenti alle conseguenze di norme giuste, purtroppo solo sulla carta e credo neanche su quella.!

Credo inoltre che gli interessati, ove ricorrano le condizioni, debbano rivolgersi al TAR e impugnare il contratto al punto 2 dell’art. 7 del CCNI del 16.2.2010.

Un’altra perla è la procedura online, credo che per le difficoltà che si stanno creando si arriverà a una poco onorevole marcia indietro.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:

Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;

Punto III) personale disabile;

Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità;

Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali;

non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2010/2011, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub

comunale di residenza dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore a quello di residenza dell’assistito con posti richiedibili (4). Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale di residenza del familiare assistito.

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