Incidente in classe: urta l’occhio contro lo spigolo della cattedra, il MIUR deve risarcire danno non patrimoniale

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Con la sentenza 6847 del 2016 la Corte di Cassazione  ha stabilito che per incidenti avvenuti in classe il MIUR deve risarcire lo studente per danno non patrimoniale per danno biologico e morale.

Con la sentenza 6847 del 2016 la Corte di Cassazione  ha stabilito che per incidenti avvenuti in classe il MIUR deve risarcire lo studente per danno non patrimoniale per danno biologico e morale.

Il fatto

L’11 settembre 1995, un alunno della scuola media statale “Gozzano” di Napoli, durante l’ora di matematica, in assenza del docente, urtava con l’occhio destro lo spigolo della cattedra. Le lesioni riportate dallo studente furono molto gravi e con la sentenza dell’aprile 2003 il Tribunale di Napoli impose al MIUR la domanda risarcitoria proposta dai genitori del minore.

Divenuto maggiorenne lo studente proponeva un ricorso alla Corte di Appello di Napoli nei confronti del MIUR e della Fondiaria-Sai per avere un risarcimento maggiore. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 marzo 2012 accoglieva in parte il ricorso prevedendo il pagamento al ragazzo “della maggior somma a titolo di danno biologico permanente e di c.d. danno morale, pari ad euro 153,969,50, nonchè al pagamento di ulteriore somma di euro 2640 per le sopravvenute ulteriori invalidità temporanee totali e parziali e dell’ulteriore somma di euro 3.858,48 per la sopravvenuta ulteriore riduzione della capacità lavorativa specifica” condannando gli appellati anche alla metà delle spese processuali.

La corte di Napoli riconosceva, quindi, la mancata liquidazione del danno morale esclusa dal primo giudice che non riconosceva la risarcibilità del danno non patrimoniale.

A tale sentenza però il ragazzo ricorre in Cassazione per i seguenti motivi:

“Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e la scuola media “Gozzano” di Napoli hanno depositato “atto di costituzione solo al fine dell’eventuale partecipazione dell’udienza di discussione”.

La corte territoriale avrebbe omesso la liquidazione concreta del danno morale anche avendo accolto il motivo di appello sul mancato riconoscimento di questo danno da parte del Tribunale. Il danno morale accertato e il danno non patrimoniale subito dallo studente poichè non si doveva provvedere ad una liquidazione separata di danno biologico e danno morale alle conseguenze accertate in primo grado.

Inoltre sia il giudice di primo grado che quello della corte territoriale hanno fatto riferimento per la liquidazione del danno ad uno scaglione errato (da 51mila a 103mila euro) inferiore a quello che avrebbero docuto applicare (ossia lo scaglione da 103 mila euro a 258mila euro) poichè era stato illegittimamente escluso il riconoscimento del danno morale che avrebbe incrementato di almeno ¼ la liquidazione del danno biologico che il tribunale aveva individuato in 90.063,00 euro.

Secondo la Cassazione, quindi, bisogna provvedere nuovamente alla regolamentazione delle spese processuali anche in grado di appello, che erano state divise tra ragazzo e MIUR.

La Corte di Cassazione accoglie in parte il ricorso del giovane cancellando la sentenza impugnata e rinviandola alla Corte di Appello di Napoli poichè “La Corte di appello ha liquidato in linea con i principi stabiliti dalle sentenze delle sezioni unite di questa Corte del novembre 2008 e sulla scorta delle tabelle del tribunale di Milano predisposte dopo detto arresto giurisprudenziale ed aggiornate al momento della decisione (tabelle dell'anno 2011, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico di invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già quantificata in termini di danno morale, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente)». Per i giudici supremi, dunque, «Il giudice di merito ha correttamente liquidato il modo omnicomprensivo il danno patrimoniale subito dalla vittima, non dovendo affatto provvedere ad una separata liquidazione di danno biologico e danno morale in relazione alle conseguenze pregiudizievoli accertate in primo grado, per quindi aggiungervi quelle accertate in secondo grado”

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