Incapacità didattica del docente: può essere dispensato dal servizio. Ecco la normativa

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Questa norma è da considerarsi ancora vigente, o superata dal “decreto Brunetta”?

Risponde con un suo orientamento la Corte d’Appello Bolzano Sez. lavoro, Sent., 01-06-2019 Il caso riguarda una docente dispensata dal servizio per incapacità didattica in provincia di Bolzano.

La normativa

L’art. 55quater del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) è stato inserito nel T. U. Pubblico Impiego dal D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (“Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”), che con il capo V, intitolato “Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”, ha riscritto l’art. 55 del T. U., aggiungendo, quindi, gli artt. dal 55bis al 55novies. In questa cornice normativa, l’art. 55quater, facendo salva la disciplina delle altre ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e le ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo (“ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve le ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo”), individua una serie di condotte del dipendente pubblico passibili con la sanzione disciplinare del licenziamento, tra cui, al comma 1 lettera f-quinquies, anche la condotta di “insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell’art. 3 comma 5bis del D.Lgs. n. 150 del 2009.” Con la circolare n. 88 del 8 novembre 2010 (allegato n. 33 di parte appellante) il MIUR ha emanato “indicazioni e istruzioni per l’applicazione nella scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”.

L’art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 150 del 2009 ha rinviato la determinazione dei “limiti e modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del presente decreto (sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti pubblici) al personale docente della scuola …” ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Decreto del Presidente del Consiglio del 26 gennaio 2011, infine, emesso ai sensi del citato art. 74 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 comma 4, ha rinviato ancora, con riferimento al sistema di misurazione e valutazione della performance, ad un protocollo di collaborazione da adottare d’intesa con la Commissione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per la determinazione di un “sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2009 con il quale verranno individuato le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell’andamento della performance.”

“Il protocollo di collaborazione di cui al citato Decreto della Presidenza del Consiglio non risulta ad oggi formato, con conseguente inapplicabilità in concreto delle modalità di misurazione e valutazione della performance del personale docente delle scuole e istituzioni d’istruzione.”

La dispensa dal servizio è diversa dal licenziamento disciplinare

“ La sentenza impugnata, nel motivare la permanenza in vigore dell’istituto della dispensa dal servizio per incapacità didattica di cui all’art. 512 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T. U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e la non riconduzione di esso nell’alveo del “licenziamento” disciplinare di cui all’art. 55quater del T. U. Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), afferma che “la dispensa per incapacità didattica è istituto diverso dal licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento regolato dall’art. 55 quater comma 2 D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che pertanto non può averne cagionato – nemmeno tacitamente – l’abrogazione.”

L’appellante, invece, sostiene, per affermarne la tacita abrogazione, che la dispensa dal servizio per incapacità didattica integra un’ipotesi di risoluzione del rapporto per ragioni “ontologicamente disciplinari”, integrando l’incapacità nel contesto dell’art. 512 del T. U. Scuola “il massimo grado di persistente insufficiente rendimento.”

L’art. 512 del D.Lgs. n. 297 del 1994 recita: “Salvo quanto previsto dall’art. 514 per l’utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.” La norma, da un punto di vista letterale con l’uso dell’intercalare “o”, individua, quindi, tre ipotesi di risoluzione del rapporto: a) inidoneità fisica; b) incapacità (didattica) e c) persistente insufficiente rendimento.”

La differenza tra incapacità didattica e insufficiente rendimento

“Nella giurisprudenza amministrativa, formatasi in parte anche sul previgente art. 112 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (d’identica formulazione letterale), si rinviene una chiara distinzione tra i due istituti della dispensa per incapacità didattica e per persistente insufficiente rendimento. Così (Consiglio di Stato, sentenza n. 2495 del 26 aprile 2000, cfr. anche Consiglio di Stato, sentenza n. 2857 del 24 maggio 2013), l’incapacità didattica è riconducibile a una inettitudine grave e permanente a svolgere le mansioni inerenti alla funzione esercitata, “manifestatasi nel corso del rapporto ed incidente sulla causa della relazione negoziale intercorrente tra l’insegnante e l’amministrazione statale (vizio funzionale della causa), mentre il persistente ed insufficiente rendimento è riconducibile ad un comportamento volontario consistente in una particolare violazione di doveri inerenti all’ufficio ed alle modalità di svolgimento del rapporto (analogamente a quanto si verifica per i comportamenti che assumono rilievi per profili disciplinari).” (cfr., per la distinzione tra incapacità didattica e insufficiente rendimento, anche Consiglio di Stato, sentenza n. 4 del 7 gennaio 1986; TAR Veneto, sentenza n. 844 del 4 giugno 1998; TAR Piemonte, sentenza n. 1811/2003).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella decisione n. 140/2010 proprio a causa della distinzione tra incapacità didattica e dispensa per insufficiente rendimento esclude l’applicabilità nelle norme sul procedimento disciplinare con riferimento alla dispensa per incapacità.

Ma anche la giurisprudenza civile di legittimità e di merito, nell’occuparsi però della diversa questione (non oggetto del ricorso in primo grado e non sollevata neppure in appello) di quale organo sia competente per l’emanazione del provvedimento di dispensa in seguito alla normativa sull’autonomia della scuola e dell’attribuzione al dirigente scolastico dei compiti di gestione del personale (legge delega n. 59/1997, art. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999 e art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001; cfr., però, per la provincia di Bolzano, le norme di attuazione dello Statuto d’autonomia di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e di cui al D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434 – art. 10, e Legge Provinciale 29 giugno 2000, n. 12), non lascia dubbi, nei propri pronunciamenti (aventi per oggetto casi d’incapacità didattica e non per insufficiente rendimento), che l’istituto della dispensa per incapacità didattica continui a esistere quale figura distinta di risoluzione del rapporto del personale docente scolastico accanto al licenziamento strettamente disciplinare, nel cui ambito parrebbe rientrare quello della dispensa per persistente rendimento insufficiente (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13354/2014; sentenza n. 196/2019; Corte d’Appello di Salerno, sentenza del 21 gennaio 2015; Tribunale di Venezia, Sezione lavoro, sentenza n. 227 del 13 giugno 2018).

L’affermazione del Tribunale circa la diversità dell’ istituto della dispensa per incapacità didattica rispetto a quello per persistente insufficiente rendimento e/o disciplinare di cui all’art. 55quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 trova, quindi, saldo ancoraggio nella normativa e nella giurisprudenza, sia amministrativa che civile.”

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