In arrivo le “strade scolastiche”, cosa sono e cosa prevedono le proposte di modifica del codice stradale

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Il testo unificato elaborato dal comitato ristretto all’esame della commissione trasporti alla Camera prevede numerose modifiche al codice della strada, tra cui la previsione della costituzione delle cosiddette “STRADE SCOLASTICHE”.

Cosa sono le “strade scolastiche”

La “strada scolastica” sarà definita come la strada in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all’accesso agli edifici stessi.

Nelle strade scolastiche i Comuni, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, dovranno provvedere a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni, adottando almeno una delle seguenti misure:

  • fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica di cui agli articoli 39 e 40, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all’articolo 42, commi 2 e 2-bis;
  • delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
  • delimitare aree pedonali.

Dubbi sulla classificazione delle “strade scolastiche”

Dubbi sulla “proporzionalità” tra il fine e il mezzo. Rilievi in fase di dibattito sono stati sollevati alla proposta, ritenendo “non ragionevole” mutare classificazione e destinazione d’uso una strada perché vi insiste un edificio scolastico. Il suggerimento dato è stato, quindi, di  prevedere un obbligo per i sindaci di disciplinare la circolazione stradale e la fruizione
degli spazi limitrofi ad un edificio scolastico e/o di introdurre negli ambiti degli strumenti urbanistici degli indirizzi volti a migliorare l’accessibilità in sicurezza degli istituti scolastici.

Il testo

1. Al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 10, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. Nelle strade scolastiche di cui all’articolo 2, comma 4-bis, i comuni, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, provvedono a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni. Ai fini del presente comma, i comuni provvedono, con ordinanza del sindaco, ad adottare almeno una delle seguenti misure:

  1. fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica di cui agli articoli 39 e 40, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all’articolo 42, commi 2 e 2-bis;
  2. delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
  3. delimitare aree pedonali.»

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