Immissioni in ruolo su posto comune negate a docenti già di ruolo dal 2016 su sostegno. Perché è sbagliato

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Ci viene segnalato che le nomine dei docenti in Lazio si stanno svolgendo in maniera difforme a seconda degli Uffici Scolastici che le coordinano.

 

E anche in difformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, tramite le Istruzioni operative diramate dal Miur già il 27 giugno 2017.

Alcuni docenti hanno accettato a settembre 2016 il ruolo su posto di sostegno perché le relative graduatorie erano state pubblicate per tempo. Ma dopo i festeggiamenti e il superamento dell’anno di prova, quest’anno si scoprono vincolati su questo ruolo, nonostante la loro ottima posizione nelle graduatorie di posto comune, pubblicate in tempo per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2017/18.

Nel Lazio le immissioni in ruolo sono state gestite dagli Uffici Scolastici di Viterbo, Roma, Latina e Frosinone.

I docenti ci comunicano che , mentre a Roma e Latina hanno permesso il passaggio da sostegno medie a materia per chi era inserito in entrambe le GM avendo vinto 2 concorsi nell’anno 2016; a Viterbo e Frosinone le commissioni di immissione in ruolo hanno negato questa possibilità interpretando in senso restrittivo la normativa di riferimento.

Accade quindi che il docente più titolato abbia minore possibilità di scelta rispetto a chi è solo su una graduatoria, così come la pubblicazione delle graduatorie in tempi diversi crea situazioni differenziate che danno adito a disparità di trattamento.

Le istruzioni operative non affrontano in maniera diretta il caso (ruolo sul sostegno un anno e su posto comune l’anno successivo), ma il fatto che non sia espressamente citato non induce ad avallare l’interpretazione restrettiva. Anzi, semmai al contrario.

La procedura concorsuale 2016 infatti ha introdotto una novità sulla quale forse gli Uffici Scolastici non hanno riflettuto, ossia il sostegno come una vera e propria disciplina, con prove concorsuali specifiche. Pertanto, non più un elenco aggiuntivo correlato alla relativa classe di concorso, ma una procedura a parte, per la quale sono stati banditi appositi posti. E dunque, anche il sostegno va trattato come una classe di concorso.

E se la normativa permette di accettare un anno il ruolo da una classe di concorso e l’anno successivo da altra, non vediamo quale ostacolo potrebbe esserci a trattare in ugual maniera il sostegno. Tanto più che appunto alcuni uffici Scolastici, addirittura nella stessa regione (ma non si fanno più le conferenze di servizio per dare uniformità alle nomine?) hanno consentito il passaggio.

E a tal proposito citiamo la sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli che ha condannato il comportamento illecito dell’Amministrazione che dopo il ruolo su sostegno aveva cancellato il docente dalla graduatoria di posto comune, condannando il Miur al pagamento di 3.500 euro

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