Immissioni in ruolo, docente assunto con la riserva non può essere licenziato anche se ci sono errori nei calcoli. Sentenza Cassazione

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Una percentuale delle annuali immissioni in ruolo, com’è noto, è destinata ai beneficiari delle riserve, ai sensi della legge n. 68/99 e del decreto legislativo 15 marzo 2016.

Come si determinano le percentuali

Le nomine in ruolo nei confronti delle categorie protette (invalidi, orfani e categorie equiparate), come leggiamo nelle annuali istruzioni sulle assunzioni a tempo indeterminato, devono essere effettuate come segue:

a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M ) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere)

b) si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo. Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento (comprensiva anche della IV fascia).

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti.

Calcolo errato percentuale

Cosa succede se il contingente destinato alle immissioni in ruolo in una provincia è errato e, conseguentemente, si assume un riservista cui non spetterebbe la nomina?

La riposta è fornita dalla Corte di Cassazione che ha emesso al riguardo la sentenza n. 10948 dell’8 maggio 2018, come riferisce ItaliaOggi.

Secondo la Cassazione, il docente riservista assunto per errore non può essere licenziato, in quanto non spetta all’Ufficio Scolastico Provinciale ma al Miur rettificare il contingente da destinare alle immissioni per provincia. L’unica cosa che può fare l’ufficio è effettuare un controllo preventivo e segnalare al Ministero eventuali errori. Pertanto, una volta che l’USP procede all’assunzione non può tornare indietro.

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