Docenti neoimmessi in ruolo: tre o cinque anni vincolo permanenza, regole mobilità

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Immissioni in ruolo 2019/20: vincoli permanenza differenti a seconda delle procedure e delle graduatorie di assunzione.

Immissioni in ruolo 2019/20

Le immissioni in ruolo a.s. 2019/20 stanno avvenendo attingendo alle seguenti graduatorie:

  • graduatorie ad esaurimento (scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado);
  • graduatorie concorso 2016 (scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado);
  • graduatorie concorso straordinario 2018 (scuola dell’infanzia e primaria);
  • graduatorie concorso straordinario 2018 (scuola secondaria di primo e secondo grado).

Vincoli dopo assunzione

Come detto all’inizio, i neoassunti avranno un vincolo di permanenza nella scuola o nella provincia di assunzione a seconda delle graduatorie da cui saranno assunti.

Vincolo quinquennale

Ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 si applica l’articolo 13 del D.lgs 59/2017, come novellato dalla legge di bilancio, ai sensi del comma 795 della predetta legge.

Il citato articolo 13 così dispone:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Tali docenti, dunque, dovranno stare per 5 anni nella medesima scuola e nel medesimo posto/classe di concorso: l’anno di arrivo, più altri quattro.

Il vincolo viene meno in caso di soprannumero o esubero oppure in caso gli interessati assistano persone disabili, a condizione che tale necessità sopraggiunga dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.

Vincolo triennale

Il vincolo triennale discende dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, che così prevede:

3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge.”

I docenti assunti in ruolo, dunque, devono permanere per tre anni nella provincia di assunzione.  Da sottolineare che, diversamente da quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, si parla di vincolo non nella scuola ma nella provincia di assunzione.

Sono soggetti al vincolo triennale:

  • i neoassunti nella scuola secondaria di primo e secondo grado da GaE e da concorso 2016;
  • i neoassunti nella scuola dell’infanzia o primaria da GaE, concorso 2016 e concorso straordinario 2018.

Possibilità di richiedere trasferimento

Il CCNI sulla mobilità, stipulato dai sindacati il 6 marzo 2019,  valido per il triennio 2019/22, non prende in considerazione tutte le situazioni.

Bisognerà quindi attendere che Miur e sindacati lavorino al suo adeguamento per capire quali docenti potranno presentare domanda di trasferimento.

Per quanto riguarda l’a.s. 2019/20 infatti i docenti impegnati nell’a.s. 2018/19 nel terzo anno FIT (supplenza) non hanno potuto presentare domanda.

Hanno invece potuto presentare domanda  i docenti assunti da GM del concorso 2016 o da GaE (anche con riserva).

Purtroppo la normativa non “viaggia” in parallelo, nel senso che i docenti si trovano costretti ad assumere precise decisioni sulla loro vita professionale senza avere un quadro completo sulla normativa.

N.B. I docenti neoimmessi in ruolo – se parteciperanno ai trasferimenti – in ogni possono presentare solo domanda di trasferimento, non passaggio di ruolo e/o cattedra.

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