Immissioni in ruolo 2019/20, in caso di esaurimento GaE posti vanno a procedure concorsuali
Immissioni in ruolo anno scolastico 2019/20: in caso di esaurimento delle graduatorie ad esaurimento i posti vanno alle procedure concorsuali.
Graduatorie di assunzione
Le graduatorie da cui si attinge per i ruoli a.s. 2019/20 sono le seguenti:
- graduatorie relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado);
- graduatorie relative al concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 (scuola secondaria di primo e secondo grado);
- graduatorie relative al concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 (scuola dell’infanzia e primaria)
- graduatorie ad esaurimento (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado)
Ordine graduatorie assunzione
Premettiamo che il contingente di posti destinati alle assunzioni è suddiviso al 50% tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito dei concorsi.
I docenti delle GM scelgono prima rispetto a quelli inseriti nelle GaE.
Queste le graduatorie di merito da cui si attinge per le immissioni in ruolo nella scuola secondaria, e il relativo ordine:
- graduatorie di merito del concorso 2016
- in subordine graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, cui è destinato, per l’a.s. 2019/20, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 100% dei posti
Queste le graduatorie di merito da cui si attinge per le immissioni in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria, e il relativo ordine:
- graduatorie di merito del concorso 2016
- in subordine graduatorie di merito del concorso straordinario 2018
Posti GaE esaurite vanno a procedure concorsuali
Così leggiamo nelle istruzioni operative sulle immissioni in ruolo a.s. 2019/20:
Il novellato Dlgs.vo n. 59/2017, all’articolo 17, comma 1 ed il D.L. n. 87/2018 convertito nella legge n. 96/2018, all’articolo 4, comma 1-ter, hanno previsto che in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006 i posti rimasti vacanti si aggiungano a quelli disponibili per le procedure concorsuali.
In caso di esaurimento delle GaE (cosa non rara nelle province del Nord soprattutto), dunque, i posti vacanti vanno ad incrementare le disponibilità per le assunzioni dalle graduatorie di merito sopra riportate.