Immissione in ruolo spetta anche a docente abilitato PAS con riserva

WhatsApp
Telegram

Il Giudice del lavoro di Pescara, dr.ssa Federica Colantonio, lo scorso 15 marzo ha emanato un’importante sentenza che riconosce ogni effetto di legge all’abilitazione conseguita con riserva da un’insegnante di scuola secondaria.

La docente aveva presentato ricorso per il tramite degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, del foro di Avezzano, al fine di rimuovere la riserva dalle graduatorie di II fascia delle scuole scelte nella provincia di Pescara, cui risultava inserita senza diritto alla stipula di contratti di lavoro per aver conseguito l’abilitazione per le ccll.cc. A043/A050 mediante PAS all’esito di un provvedimento cautelare (ma non ancora nel merito) del Consiglio di Stato (che annullava l’art. 1, comma 3, del D.M. 58/2013 e gli atti presupposti, con particolare riguardo all’imposizione dei requisiti di accesso ai corsi PAS più stringenti rispetto al passato).

I legali – trovandosi la docente in posizione utile nella graduatoria del concorso per le stesse classi di concorso – oltre a proporre ricorso d’urgenza al giudice ordinario per chiedere l’inserimento a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di II fascia, utile in sede di scorrimento ai fini del conferimento di supplenze, avevano chiesto, nel merito, anche la cancellazione della riserva dalla graduatoria del concorso, onde consentire alla stessa ricorrente di essere immessa in ruolo nel triennio di validità del concorso.

Il Tribunale di Pescara ha, quindi, ordinato al MIUR la rimozione della “riserva” in relazione alla posizione della ricorrente nella Graduatoria del concorso indetto ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.D.G. del MIUR 106/2016 per posti nella Regione Abruzzo relativamente all’ambito disciplinare 4 AD4 (cl. A12-A22) (ex cla.co. A043/A050).

Infatti – argomenta il Giudice del lavoro – La decisione dell’istituzione scolastica di inserirla con riserva nella seconda fascia nonché nella graduatoria del concorso per esami e titoli sembra, invece, vanificare la ratio stessa del provvedimento cautelare volto a consentire alla ricorrente la frequentazione dei corsi speciali al precipuo fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento e, per l’effetto, di essere destinataria di incarichi di supplenza nell’arco temporale di valenza delle graduatorie (art. 5, comma 5, del Regolamento) e fino alla pronuncia nel merito dell’iter giudiziale avanti al Consiglio di Stato, nonché di essere destinataria dell’assunzione a tempo indeterminato per l’ambito disciplinare ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.D.G n. 106 del 23 febbraio 2016.

Gli avvocati S. Braghini e R. Lancia segnalano l’importanza dell’ordinanza in quanto si pone in perfetta linea con le numerose decisioni del TAR e del Consiglio di Stato, chiamati a decidere sui giudizi di ottemperanza proposti da quei ricorrenti inseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento per effetto di pronunce cautelari. Il Giudice pescarese – evidenziano i legali – ha chiaramente affermato che La ricorrente, infatti, nella situazione attuale, non potrebbe ottenere il bene della vita auspicato e giurisdizionalmente perseguito, in via cautelare innanzi al Giudice amministrativo, e non potrebbe godere anticipatamente dell’utilità riconosciutale in via cautelare proprio per evitare l’attesa della decisione di merito.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri