Immesso in ruolo per errore, diventa un diritto acquisito? Posso essere licenziato? Sentenza

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La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 12-11-2019) 27-12-2019, n. 34557 tratta il caso di una docente che conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la controinteressata per chiedere l’accertamento dell’illegittimità della revoca del contratto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base del quale era stata immessa in ruolo per la classe di docenza di riferimento.

La revoca del contratto era stata disposta dal Centro Servizi Amministrativi in quanto era emerso che altra docente vantava un titolo di precedenza nell’assunzione, perchè inserita nella graduatoria del concorso indetto con D.M. 22 marzo 1990, ancora valida ed efficace.

Nell’ambito del rapporto pubblico contrattualizzato no ai poteri di autotuela

Il giudice d’appello ha evidenziato che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro non può esercitare poteri di autotutela, ma è comunque tenuto ad effettuare le assunzioni nel rispetto delle procedure di legge e pertanto, in caso di violazione di queste ultime, deve ripristinare la legalità violata ed in tal caso la sua condotta equivale a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità.

E’ legittimo revocare il contratto se viziato da nullità

La Cassazione ricollegandosi a suoi precedenti, afferma che “l’atto con il quale l’amministrazione revochi un’assunzione o un incarico a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale o dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria “equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale” (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019, 17002/2019 e Cass. S.U. n. 2396/2014), principio sulla base del quale si è ritenuto che nel settore scolastico fossero affetti da nullità i contratti stipulati in violazione delle norme speciali che disciplinano le modalità di reclutamento (fra le più recenti Cass. n. 13800/2017). Il richiamato orientamento, condiviso dal Collegio, deve essere ribadito perchè il principio affermato resiste ai rilievi critici formulati dalla ricorrente, secondo la quale la nullità espressamente sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, resta circoscritta ai rapporti di lavoro flessibili disciplinati dalla norma e non può essere estesa anche al contratto a tempo indeterminato.”

Non si può costituire un rapporto contrattuale con un soggetto non avente diritto

I giudici sottolineano che “la regola che impone l’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente, di tal chè, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici; il principio deve essere esteso anche all’ipotesi che qui viene in rilievo, ossia all’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria diversa da quella utilizzabile secondo il sistema di reclutamento imposto dal legislatore, posto che anche in tal caso il contratto viene ad essere stipulato con soggetto privo del necessario requisito”.

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