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Docenti neommessi in ruolo quota 100, quali docenti potranno richiedere assegnazione provvisoria: i requisiti

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I docenti assunti in ruolo su quota 100 con nomina giuridica 2019 possono chiedere assegnazione provvisoria? In quali casi anche per sostegno?

Rosalba scrive

Sono un insegnante di scuola primaria entrata di ruolo nell’ ambito posto comune qualche giorno fa per le quote 100 con nomina giuridica dal 1/9/2019. Le chiedo se è possibile fare domanda di assegnazione provvisoria, se è possibile farla sul posto sostegno, pur avendo il ruolo sul posto comune, e avendo titolo di specializzazione sostegno e avendo insegnato per anni sul sostegno. E’ possibile nella domanda di assegnazione specificare che si desidera la scuola in cui sto insegnando tuttora e garantire continuità didattica all’ alunno disabile che sto seguendo quest’ anno, in base al decreto N° 66/2017? Avendo un marito e due figlio di cui uno di solo 3 anni e l’ altro di anni 7 come si calcola il punteggio per l’ assegnazione provvisoria ?

Nomina giuridica e assegnazione provvisoria

L’art. 7 comma 2 del CCNI sulle assegnazioni dispone che non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22.

Per cui, i docenti assunti su quota 100 non hanno nessun divieto in quanto sono assunti con decorrenza giuridica 2019/20 e potranno richiedere assegnazione provvisoria per il 2020/21.

Una notazione a parte va fatta per i docenti della scuola secondaria assunti dal 1° settembre 2019 da graduatorie ex FIT del concorso straordinario 2018l.

Ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 si applica l’articolo 13 del D.lgs 59/2017, come novellato dalla legge di bilancio, ai sensi del comma 795 della predetta legge.

Il citato articolo 13 così dispone:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Bisognerà chiarire come intendere il vincolo ai fini dell’assegnazione provvisoria che, per i sindacati, non c’è. Per approfondire 

I motivi per cui è possibile richiedere assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:

  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento)
  • ricongiungimento ai genitori
  • gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.

Conclusioni

Nel caso posto dalla collega non c’è nessun motivo ostativo ai fini della richiesta della assegnazione provvisoria.

E’ infatti immessa in ruolo giuridicamente dal 2019/20 e potendo richiedere il ricongiungimento al marito o ai figli, rientra anche nei motivi richiesti.

Per quanto riguarda il punteggio si assegnano 6 punti per il ricongiungimento al familiare (può scegliere il marito o i figli) e poi si hanno 4 punti per i figli fino ai 6 anni di età, 3 punti per i figli con età superiore ai 6 anni e fino ai 18.

Inoltre, per i figli di età fino ai 6 anni si ha anche una precedenza.

Per quanto riguarda invece i posti di sostegno,per chi è in possesso del titolo, è possibile richiederla, tenendo però conto che la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Pertanto, la collega deve necessariamente produrre domanda di assegnazione provvisoria per il posto comune, poi, in aggiunta, può chiedere anche l’assegnazione su posto di sostegno in quanto in possesso del titolo. Tale ultima richiesta avverrà solo in subordine rispetto al posto comune che è quello di titolarità.

Ultima precisazione: nelle sedi che si richiedono è obbligatorio inserire come prime preferenze le scuole del comune di ricongiungimento prima di inserire eventuali sedi fuori da quel comune.

Tendendo anche conto che l’indicazione del codice sintetico del comune di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

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