Illegittimo utilizzare gli insegnanti di sostegno per le supplenze

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Una norma che va sempre ribadita, a fronte di mille difficoltà con cui le scuole gestiscono il capitolo supplenze. Ma ci sono diritti che vanno oltre il semplice risparmio.

L’ultima circolare in ordine di tempo è del 2018 ed è stata emanata dall’USR Sicilia “E’ stata segnalata alla scrivente da più parti la frequente utilizzazione dei docenti di sostegno in sostituzione dei docenti curriculari assenti, anche in presenza dell’allievo disabile.” afferma il Dirigente

Al riguardo l’USR Sicilia aveva già emanato una specifica circolare l’8 gennaio 2009, nella quale si precisava “Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l’allievo disabile sia assente, è da escludere che ciò possa avvenire in presenza dell’alunno a cui è assegnato”.

Con nota prot. 9839 dell’8 novembre 2010 della Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III è stato ulteriormente chiarito che: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorre alla sostituzione dei docenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

Ancora si cita la nota 4274 del 4 agosto 2009 della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione: “…l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

Ciò posto, al fine di scongiurare possibili contenziosi, l’USR invita i Dirigenti Scolastici a volersi conformare alle suddette prescrizioni.

La circolare

Sulla questione era inoltre intervenuto l’ex Ministro Bussetti

Bussetti, docente di sostegno non è solo dell’alunno ma dell’intera classe

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