Il Tribunale di Cosenza conferma il rispetto delle percentuali di ripartizione dei posti tra trasferimenti e mobilità professionale

Di Lalla
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SAB – Il Tribunale di Cosenza conferma il diritto all’assegnazione provvisoria interprovinciale a docente c/o l’IPSIA di San Giovanni in Fiore in quanto una nota esplicativa del contratto sulla mobilità invocata da parte ricorrente non può essere contraria alle norme contrattuali che regolamentano la ripartizione dei posti tra trasferimenti e passaggi di cattedra/ruoli. Soddisfazione del sindacato SAB.

SAB – Il Tribunale di Cosenza conferma il diritto all’assegnazione provvisoria interprovinciale a docente c/o l’IPSIA di San Giovanni in Fiore in quanto una nota esplicativa del contratto sulla mobilità invocata da parte ricorrente non può essere contraria alle norme contrattuali che regolamentano la ripartizione dei posti tra trasferimenti e passaggi di cattedra/ruoli. Soddisfazione del sindacato SAB.

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, rigetta il reclamo di un docente che pretendeva il passaggio di cattedra dalla classe C260 su un posto residuato dopo i trasferimenti disposti per l’a.s. 2009/10 c/o l’IPSIA di San Giovanni in Fiore, per altra classe, C270 Laboratorio di Elettrotecnica, e conferma sia il precedente reclamo emanato dal Giudice del Lavoro del medesimo Tribunale e sia l’assegnazione provvisoria interprovinciale ottenuta su tale posto da I.G. di San Giovanni in Fiore rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari.

Il sindacato SAB tramite, il segretario generale prof. Francesco Sola che ha patrocinato la rappresentanza di I.G., esprime soddisfazione per tale decisione ed in particolare sulle motivazioni del rigetto del ricorso di chi pretendeva il posto, per passaggio, in violazione delle quote percentuali di ripartizione dei posti nelle varie fasi dei trasferimenti e della mobilità professionale del personale docente e, nel merito:

parte ricorrente avanzava pretesa di passaggio di cattedra in quanto appartenente a classe di concorso in esubero in provincia per cui doveva essere assegnato, per passaggio di cattedra, su uno dei due posti residuati dopo i trasferimenti ed accantonati così come previsto dal contratto sulla mobilità per l’a.s. 2009/10 invocando una diversa interpretazione dell’art. 6 comma 4 del CCNI del 12/2/09 che
stabilisce la ripartizione dei posti, al 50%, tra trasferimenti interprovinciali e passaggi.

Lo stesso ricorrente chiedeva di andare oltre la percentuale di cui sopra invocando una nota dell’allegato C che regolamenta le varie fasi dell’ordine delle operazioni di mobilità previste dal precitato contratto per cui, a parere del medesimo uno dei due posti residuati dopo i movimenti doveva essere assegnato a lui per passaggio di cattedra.

Di tale avviso invece non era ne l’USP di Cosenza costituito in giudizio, ne l’avv. Lo Polito in difesa di I.G. e ne lo stesso Collegio giudicante il quale ha motivato la decisione del rigetto del ricorso in quanto un allegato, o meglio, una nota del contratto sulla mobilità, per sua natura esplicativa delle norme contrattuali, non può prevedere un principio di segno contrario al contratto medesimo per cui deve essere rispettata l’aliquota di ripartizione della percentuale dei posti prevista dal precitato art. 6 comma 4.

Il SAB si ritiene soddisfatto di tale decisione che pone fine a tutte quelle pretese di chi intende far variare le percentuali di ripartizione dei posti per mobilità previste invece dal contratto che regolamenta la mobilità medesima.

F.to Prof.
Francesco Sola

Segretario Generale SAB

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