Il Tribunale conferma che il lavoro straordinario del personale A.T.A. va sempre retribuito

Di Lalla
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SAB – Il Tribunale di Paola conferma il diritto a liquidare, con oltre 10.435,00 euro più spese, il lavoro straordinario prestato dal personale ATA, anche in assenza di contratto d’istituto. Il SAB valuta positivamente la sentenza.

SAB – Il Tribunale di Paola conferma il diritto a liquidare, con oltre 10.435,00 euro più spese, il lavoro straordinario prestato dal personale ATA, anche in assenza di contratto d’istituto. Il SAB valuta positivamente la sentenza.

Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 711/11, riconosce il diritto a liquidare, con 10.435,9 euro più 1.237,00 euro di spese più IVA e CPA, oltre interessi legali, dalla maturazione dei crediti al saldo, il lavoro straordinario effettivamente prestato da personale ATA di una scuola del tirreno cosentino, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, anche in assenza di contratto integrativo d’istituto con la RSU e condanna l’Amministrazione al pagamento delle somme di cui sopra oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.

Il sindacato autonomo di base SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, valuta positivamente tale sentenza che pone fine a un lungo contenzioso, di esempio anche per le altre istituzioni scolastiche che, in posizione similare, prima autorizzano il lavoro straordinario al personale ATA e dopo, in fase di liquidazione, lamentano la mancanza di risorse o altre scuse come la mancata stipula del contratto d’istituto con la RSU oppure il taglio dei fondi, ecc.. .

Nel merito, il dirigente scolastico, richiamando gli artt. 86 e 87 del contratto nazionale, autorizzava una unità di personale ATA a svolgere attività aggiuntive e/o intensive per un totale di n. 600 ore che venivano effettivamente prestate in orario pomeridiano, comprovate nell’apposito registro sottoscritto, tanto da essere oggetto di apprezzamento da parte del dirigente scolastico per i risultati conseguiti che hanno portato un miglioramento ed un beneficio all’istituto nella sanatoria di pregresse pendenze, nonché un arricchimento delle potenzialità amministrative e strutturali, acquisendo la potenzialità in risorse tecnologiche, strutturali ed umane.

La scuola, in fase di liquidazione, negava il dovuto perché non era stato sottoscritto il contratto d’istituto con la RSU e per questione di bilancio; il Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola è giunto a conclusione diversa da quella dell’amministrazione, per i principi affermativi della Corte di Cassazione di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dalla Costituzione e dal Codice Civile.

Invero, una volta provato con valida documentazione che la parte ricorrente ha svolto le prestazioni aggiuntive autorizzate dal dirigente scolastico, l’applicazione al caso di specie dell’art. 2126 del c.c., tramite detta disposizione, dell’art. 36 Cost., consente di riconoscere al dipendente la retribuzione per l’attività effettivamente svolta anche se l’autorizzazione all’espletamento della stessa ed il suo stesso svolgimento siano avvenuti in
contrasto con le disposizioni contrattuali di settore.

D’altronde, come nell’ipotesi al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione, anche nel caso di specie l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. non è inibita da profili di illiceità che, consistendo nel contrasto -con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell’ordinamento- è ontologicamente differente dalla violazione della mera ristretta legalità riscontrabile nello specifico caso in esame, per cui condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente la somma di 10.435,9 euro, più 1.237,00 euro di spese ecc, più interessi.

Alla luce di tale sentenza, per il SAB, è auspicabile che i dirigenti scolastici si facciano carico degli adempimenti amministrativi prima di conferire incarichi specifici o attività al personale che vanno sempre conferiti per iscritto,
riportanti anche le somme da liquidare per detti incarichi, e che prima del conferimento sia accertata la relativa copertura finanziaria per non finire dopo in Tribunale con aggravio per le casse dello Stato.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB

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