Il titolo posseduto dagli ITP non è abilitante, no iscrizione II fascia. Sentenza Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza 27.02.2020, n. 1431), ribaltando la Sentenza del TAR Lazio (n. 4886 del 2018), dà ragione al MIUR, così escludendo il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP che, per l’effetto, non possono entrare nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia.

In particolare, la mancanza dell’abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) non può consentire l’iscrizione nella II fascia, la quale consente direttamente l’insegnamento, pertanto escludendo il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP.

Le doglianze degli ITP privi di abilitazione. Alcuni ricorrenti denunciavano al Tar l’illegittimità dell’art. 2 del d.m. n. 374 del 2017, nella parte in cui consente l’ingresso nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo ai soggetti in possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito dei concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti” (ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati al comma 1, lettera a, della stessa disposizione), senza considerare la posizione anche degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) trovatisi nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

L’accoglimento del Tar. In prima battura il TAR Lazio (sentenza n. 4886 del 2018), accoglieva la domanda di annullamento, osservando che i ricorrenti fossero in possesso del diploma per insegnamento tecnico-pratico (c.d. ITP), ed in tal modo ammettendo alle predette graduatorie i candidati in possesso di diploma I.T.P., pur se non abilitati, tutte le volte in cui, per la relativa classe concorsuale, non fossero stati predisposti specifici percorsi di abilitazione ordinari.

Il “ribaltamento” del Consiglio di Stato. Il MIUR ha appellato la pronuncia del TAR, ed il Consiglio di Stato ne ha condiviso i contenuti, confermando i precedenti coi quali il medesimo giudice, già chiamato a pronunciarsi sulla questione, aveva escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP (tra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6762). Il Consiglio di Stato ha spiegato che gli appellati sono insegnanti tecnico-pratici, figura professionale creata dal D.Lgs. n. 1277/1948, che richiede per l’accesso all’attività di insegnamento il semplice diploma di scuola secondaria superiore, in materia attinente, con la precisazione che negli istituti tecnici e professionali si occupano in prevalenza delle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori. In tale loro qualità, gli ITP sono impiegati a titolo precario nelle supplenze presso le scuole statali, supplenze alle quali si accede mediante:
• le consuete graduatorie,
• gli elenchi di insegnanti dai quali i dirigenti scolastici attingono per individuare, in base al maggior punteggio attribuito, i soggetti con i quali concludere i corrispondenti contratti di lavoro.

Le graduatorie di istituto. Il contenzioso in esame ha riguardato le graduatorie di istituto, che sono impiegabili per assegnare le supplenze in un singolo istituto da parte del dirigente e sono ordinate in tre fasce:
• nella I fascia (che non rileva direttamente ai fini di causa) sono iscritti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), ovvero nelle distinte graduatorie provinciali dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato, e per le supplenze quando posti a tempo indeterminato da assegnare non ve ne siano;
• nella II fascia, sono iscritti i docenti abilitati, i quali non siano, per qualsiasi ragione, iscritti nelle GAE;
• nella III fascia sono iscritti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.

L’abilitazione all’insegnamento. In veste di titolo distinto ed ulteriore per accedere, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, l’abilitazione all’insegnamento è stata introdotta con l. n. 341/1990 che, nel prevedere che per ottenere l’abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, ha infatti escluso che gli insegnanti ITP, i quali per definizione della laurea sono privi, potessero conseguire l’abilitazione medesima e, quindi, accedere al concorso. Il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato in seguito stato confermato dal d.lgs. n. 59/2017, dove si afferma che per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la c.d. laurea breve.

Inaccessibilità degli ITP alla II fascia. Il d.P.R. n. 19/2016 individua i titoli validi per la partecipazione a procedure di carattere concorsuale, senza prevedere che tali titoli possano valere anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia che restano precluse ai soggetti privi della abilitazione stessa. In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, la mancanza dell’abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) non può consentire l’iscrizione nella seconda fascia, la quale consente direttamente l’insegnamento, pertanto escludendo il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP.

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