Il recupero dell’indebito da parte dell’Amministrazione, non richiede specifica motivazione

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Dei dipendenti a tempo indeterminato del M.I.U.R., hanno convenuto in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo che venisse accertata l’inesistenza dell’obbligo di restituire le somme richieste dal M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti, con separate comunicazioni inviate loro tra il mese di marzo e di maggio 2015, secondo cui sarebbe stato necessario procedere al recupero dell’assegno cod. (…) (assegno art. 8 CCNL Scuola -Ka09-2003), in quanto “non è stato riassorbito con il successivo passaggio alla posizione stipendiale”, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione delle somme medio tempore trattenute e, in subordine, con compensazione dell’eventuale debito residuo.

A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno innanzitutto eccepito la violazione del canone della buona fede per non essere stati preventivamente informati della suddetta azione di recupero; in secondo luogo, hanno eccepito la mancanza di chiarezza in ordine ai motivi del suddetto recupero, ribadendo che il relativo onere della prova è in capo ai convenuti; in terzo luogo, hanno dedotto l’illegittimità di tale recupero fondato su di un mancato passaggio alla classe stipendiale superiore, in quanto, a causa del perdurante blocco della contrattazione collettiva, tale passaggio è stato differito di anno in anno, ma non per questo risulta essere escluso; infine, hanno eccepito l’illegittimità del recupero in quanto effettuato al lordo e non al netto effettivamente percepito dai ricorrenti.

Così il Tribunale Rieti Sez. lavoro, Sent., 25-10-2018:

Il recupero dell’indebito da parte dell’Amministrazione, non richiede specifica motivazione

Innanzitutto, deve essere rigettata l’eccezione di insufficiente motivazione dell’atto di recupero effettuato dall’ente, in quanto quest’ultima, seppur sinteticamente indicata come “necessità di recuperare l’assegno cod. (…), assegno art. 8 CCNL Scuola-Ka09-2003, in quanto non è stato riassorbito con il successivo passaggio alla posizione stipendiale”, è stata poi puntualmente chiarita e precisata con le successive memorie di costituzione in giudizio: in conseguenza dell’aumento stipendiale avuto dai ricorrenti, non è stato poi riassorbito il corrispondente assegno ad personam, il quale, invece, ha continuato ad essere indebitamente erogato a loro favore.

A tal riguardo, peraltro, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, “il recupero dell’indebito da parte dell’Amministrazione, quale atto dovuto privo di valenza provvedimentale, non richiede specifica motivazione atteso che l’interesse pubblico è in re ipsa in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l’atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2012, n. 3595; idem, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979; Tar Campania, Napoli, 25 luglio 2011, n. 3987; Tar Piemonte, sez. II, 1 agosto 2012, n. 961)” (TAR Lazio, sez. II, 2 settembre 2015, n. 10998).

Si consideri, inoltre, che, sempre per consolidata giurisprudenza, la doverosità del recupero da parte dell’Amministrazione delle somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti esclude che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento configuri di per sé una causa di illegittimità della ripetizione, ai sensi dell’art. 21 octies, L. 7 agosto 1990, n. 241. Per lo stesso motivo, poi, l’eventuale mancanza di un eventuale preavviso non influisce sulla debenza delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario.

Sull’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta

Ciò posto, deve evidenziarsi che, a fronte di tale presa di posizione da parte delle amministrazioni resistenti – sebbene tardiva e valutabile in punto di liquidazione delle spese di lite – i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere di essere ammessi a provare il diritto a percepire le somme, ossia avrebbero dovuto provare positivamente i fatti costitutivi del diritto al pagamento della retribuzione nella misura percepita.

I ricorrenti, invece, sulla base di un errato intendimento in ordine alla distribuzione dell’onere della prova, nulla hanno provato sul punto, limitandosi a sostenere che debba essere l’amministrazione a dover provare l’inesistenza del diritto.

A tal proposito, deve essere richiamato l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, in quanto recente e reso a Sezioni Unite, costituisce per l’odierno giudicante un precedente da cui non è possibile discostarsi.

In particolare, è stato affermato “il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Cass. Sez. Un. 4 agosto 2010, n. 18046).

Ne consegue, quindi, che grava sui ricorrenti l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta (cfr. anche Cass. 1228/11; Cass. 198/11; Cass. 2739/2016).

Nel caso di specie, deve ritenersi che tale onere non sia stato assolto, con conseguente rigetto del ricorso.

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