Il nuovo reato di “revenge porn”: consigli per gli insegnanti

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Avere ben chiaro i pericoli che comporta l’uso dei Social è di indubbia utilità soprattutto per gli insegnanti che vantano un’utenza costituita esclusivamente da giovani e giovanissimi.

Come ben sappiamo, ormai, per i nostri ragazzi ciò che passa in Rete è reale a tutti gli effetti, e non virtuale. Il revenge porn è un reato gravissimo, perché ha una capacità moltiplicativa senza limiti e insegue la vittima sin dove questa va a rifugiarsi: casa sua. Non si tratta di cyberbullismo, è molto più atroce perché la nudità o l’atto sessuale sono concetti che stimolano l’odio, la derisione, la presa in giro massificata, la richiesta di prestazioni sessuali ed il ricatto. Il c.d. sexting, oggi così tanto praticato dai minorenni da essere assurto ad attuale “prova d’amore”, se da un lato dimostra l’estrema immaturità che non prende la minima precauzione contro rischi di vittimizzazione, dall’altro non stimola affatto l’empatia, perché corre su fili immateriali, dove è molto difficile prendersi cura della vittima e mostrare solidarietà. Molto più “socialmente accetto” unirsi al coro degli haters.

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 – altrimenti detta “Codice Rosso” che ha, tra l’altro, introdotto una nuova fattispecie delittuosa molto attesa dal mondo giuridico, specialmente quello di impronta vittimologica.

Il testo comprende svariate modifiche a norme preesistenti e risulta declinato nell’ottica della celerità con cui deve avere inizio ogni indagine per un reato di violenza, soprattutto se commesso nei confronti dei c.d. soggetti deboli ossia, in primis, donne e minori di età.

Ha altresì introdotto il delitto di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, punendolo con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Poiché di questo reato risultano spesso vittime (ed altrettanto spesso autori) i giovani dai 13 ai 19 anni di età, e poiché l’uso delle nuove tecnologie costituisce addirittura una aggravante (e non la modalità usuale, nonostante all’atto pratico lo sia), sembra doveroso che la scuola si prenda carico di informare i giovani sia sulle caratteristiche tecniche del nuovo delitto, sia dei rimedi da invocare una volta commesso e, conseguentemente, patito.

Il nuovo articolo 612 ter c.p. comprende cinque tipologie di azione vietata: inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere. Con una scelta assolutamente condivisibile, il legislatore ha preferito utilizzare espressioni di uso comune, che non necessitano di particolari attività di interpretazione. Le foto, o i video, a cui si allude possono essere trasmessi in qualsiasi modo, dalla busta affrancata al messaggio e-mail, sino alle pubblicazioni più generiche sui social media o le chat di whatsapp, Telegram e così via.

Per rientrare in questa categoria devono risultare “sessualmente espliciti”, quindi coinvolgere nudità, atti sessuali, erotismo e pornografia.

Il legislatore ha suddiviso il reato in due tipologie diverse, che ha distinto anche graficamente dedicando a ciascuna un comma dell’articolo: il primo punisce chiunque, dopo aver realizzato o sottratto le immagini, compie una delle cinque azioni sopra ricordate. Il secondo comma applica la stessa pena a chi fa altrettanto dopo aver ricevuto o comunque acquisito le foto o i video.

Qual è la differenza? Nel primo comma abbiamo i soggetti che chiedono e ottengono l’invio di selfie autoerotici, o che si mettono davanti alla web-cam e filmano, oppure ancora che, conoscendo le password di accesso ai device della vittima, riescono a prelevare quelle immagini clandestinamente. Nel secondo comma vengono puniti di fatto gli “inoltra”: possiamo immaginare qui coloro che, partecipando ad una chat o ad un gruppo, ricevano quei contenuti e a loro volta li inviino, diffondano, pubblichino e così via. In questa ipotesi, però, perché possano essere puniti questi – chiamiamoli così per semplicità – revenger di secondo grado bisogna dimostrare che hanno agito al fine di recare nocumento, ossia per danneggiare il soggetto ritratto.

La relazione affettiva, sia stata un matrimonio o una convivenza o un rapporto amoroso o di amicizia, è un’aggravante, e questo è intuitivo visto che proprio il partner (o ex tale) con maggiori probabilità dispone di quel genere di materiale per averlo, appunto, girato o scattato, o per aver avuto accesso a dove custodito (immaginiamo un computer lasciato acceso mentre si va a fare la doccia…).

Se la vittima è in condizioni di inferiorità fisica o psichica oppure in gravidanza la pena è aumentata da un terzo a metà.

Come difendersi? Il punto nodale della questione è il cosiddetto consenso ma su questo bisogna intendersi bene: per molto tempo, quando l’articolo non esisteva ancora, l’autorità giudiziaria ha celebrato i processi per revenge porn sulla scorta di altri reati, come gli atti persecutori e la pedopornografia, e si è fatta molta confusione tra consenso a che una certa persona riceva quelle immagini intime (sul quale ovviamente c’è piena libertà in capo a chiunque) e consenso a che questa persona poi le giri ad altri. Esistono pronunce, anche tristemente note (avendo comportato il suicidio della persona ritratta) in cui si è sostenuto che aver concesso di venir filmata durante atti sessuali, e anche di consegnare ad alcune determinate persone il video, comportasse automaticamente il permesso a pubblicarlo urbi et orbi su canali comunicativi di massa come YouTube o Facebook. Il nuovo reato punisce solo chi divulghi, quindi, senza il consenso della persona rappresentata, ossia di chi si vede in quelle foto o in quei video.

Il primo consiglio è quindi chiarire bene (meglio se per iscritto) che stiamo acconsentendo a che quella certa persona (il nostro partner, la nostra amica, ecc) ci veda senza mutande, per dire, ma non che inoltri ad altri quella nostra immagine.

Il secondo è agire in prevenzione: se sappiamo di aver girato un video e di rischiare che altri lo pubblichino, dobbiamo recuperarlo e inviarlo a Facebook che oggi dispone di un algoritmo con cui riconosce le immagini e ne blocca all’istante la divulgazione. Eventualmente ci si può rivolgere anche alla Associazione www.PermessoNegato.it , che ho fondato con alcuni amici per assistere le vittime digitali.

Terzo consiglio: se la foto o il video sono già stati pubblicati, usare il tasto “Segnala” e chiederne la rimozione al social. Se questo non si attiva entro 48 ore, scaricare dal sito www.garanteprivacy.it l’apposito modulo e domandare che il Garante si attivi sulla piattaforma. Se passano altre 48 ore inutilmente, si può adire l’autorità giudiziaria.

In tutti i casi, per la querela abbiamo sei mesi di tempo da quando scopriamo che i nostri contenuti intimi girano nel web o anche solo in chat. È bene presentarla alla Polizia Postale, che ha sedi in tutta Italia e che è strutturalmente e culturalmente il corpo più attrezzato in tema di reati informatici o comunque commessi tramite internet.

In conclusione, il dovere di vigilanza è da tenersi al massimo livello di allerta per chiunque abbia a che fare con i giovani.

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