Il Ministero non ottempera una sentenza a favore del lavoratore, come bisogna comportarsi?

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I contenziosi nella scuola sono quelli che nel settore lavoristico in Italia hanno sicuramente fatto il pienone. I motivi sono plurimi, tanto che spesso, per bloccare questa corsa alla giustizia, si elevano barricate con sentenze negative, ad hoc, con ribaltamenti giurisprudenziali incredibili, vedi la vicenda dei DM, quella degli ATA quando passarono dagli Enti locali allo Stato.

Ovviamente i casi di pronunciamenti favorevoli non mancano, però, anche in casi di esiti positivi per il lavoratore, si può vivere la canonica situazione percepita come beffa. Perché pur avendo vinto il ricorso, e conseguito una sentenza in senso favorevole, l’Amministrazione fa orecchie da mercante, a volte. Non sente. Se ne infischia. Che fare? Vediamo un paio di casistiche che possono spiegare quale situazione e come comportarsi.

MIUR non ottempera sentenza dopo tre anni

Una lavoratrice chiedeva l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello con la quale è stato dichiarato il diritto dell’odierna ricorrente “… – a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all’estero, senza trattenuta dell’indennità integrativa speciale”, e, per l’effetto, venivaa condannato il MIUR alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del tentativo di conciliazione fino al saldo. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. Il MIUR, nonostante siano trascorsi oltre 3 anni dalla notificazione della sentenza, a tutt’oggi, non ha ancora dato seguito a quanto in essa statuito.

L’amministrazione pertanto non risulta aver ottemperato alla sentenza in questione, sicché sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Così il TAR Lazio N. 04484/2019 REG.PROV.COLL

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis): a )ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; b) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte della predetta amministrazione, il Direttore Generale competente per area, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di 60 giorni.c) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge”

MIUR non riconosce carta docenti di 500 euro nonostante sentenza passata in giudicato

Con provvedimento N. 03250/2019 il TAR Lazio affronta il seguente caso.

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro-, passata in giudicato per mancata impugnazione, con cui è stato riconosciuto il diritto a percepire il contributo per la formazione dei docenti di € 500,00 per ogni anno scolastico di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 e, per l’effetto, la condanna del MIUR al pagamento di detto contributo in favore del ricorrente, tramite carta elettronica del docente. Ha chiesto inoltre la condanna del MIUR al pagamento della penalità di cui all’art. 114 c.p.a., lettera e), a titolo di sanzione e/o risarcimento del danno da mancata esecuzione della sentenza. L’amministrazione pertanto non risulta aver ottemperato alla sentenza in questione, sicché sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Così il TAR Lazio:

“ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis): a) ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; b) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte della predetta amministrazione, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Miur, area competente, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di 60 giorni; c) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge”

Le gravi condizioni economiche in cui si trova la PA non consentono di ottenere risarcimento danni

“ Non può essere, invece, accolta l’istanza di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’astreinte. La penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 1, lett. e, c.p.a., non è infatti applicabile nel caso in cui le oggettive condizioni economiche in cui versa la Pubblica amministrazione debitrice, debitamente documentate, nonché la notoria situazione di congiuntura che ha imposto severi tagli alla spesa pubblica onde evitare la paventata insolvenza degli enti pubblici, inducano a ravvisare la ricorrenza di ragioni ostative all’applicazione della norma sanzionatoria; in tal caso, infatti, difetta, uno dei presupposti necessari per la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, in quanto l’art. 114 c.p.a. prevede espressamente che il giudice fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative» (Tar Lazio, sez. III quater, n.6121/2015; n. 2515/2014; n. 10156/2012. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo” TAR Lazio N. 03250/2019

Dunque, cosa si apprende da questa casistica?

Che il lavoratore nel caso di mancato ottemperanza della sentenza da parte dell’Amministrazione, dovrà procedere ad apposito ricorso al TAR per chiedere l’ottemperanza. Si suggerisce sempre di provvedere con una diffida, prima di ricorrere al TAR, anche se non essenziale.

La norma di base è il Codice del processo amministrativo, gli articoli 112, 113, 114, 115 del Codice, che regolano in modo unitario, in un titolo specifico, quell’azione chiamata di ottemperanza per dare luogo all’esecuzione delle sentenze aventi carattere definitiva e anche non definitiva. Si individuano i titoli esecutivi che vengono considerati assistiti dal rimedio, si definiscono i rapporti con l’ azione risarcitoria, ecc. Dunque l’amministrazione se non ottempera, e si ricorre a questo strumento, potrà andare incontro alla nomina di un commissario ad Acta, come previsto dal’art. 21, del Codice «nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta » L’Amministrazione incorrerà nelle spese di soccombenza, dunque, un mancata ottemperanza può determinare danno erariale e anche l’adozione di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti di chi non vi ha proceduto, oltre al fatto che il lavoratore interessato può procedere in quella sede amministrativa a chiedere un risarcimento danni per la mancata esecuzione della sentenza. Anche se come abbiamo visto, con la scusante dei problemi economici in cui verta la PA, questa richiesta potrebbe non essere soddisfatta.

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