Il Dirigente Scolastico può rifiutarsi di rendere pubblico il Documento di Valutazione dei Rischi?

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L’incremento dei casi di incidenti e crolli in Istituti Scolastici fa spesso sorgere legittimi dubbi su come venga gestita la sicurezza a scuola. Ma come possiamo verificare che tutti gli obblighi di legge siano stati rispettati?

Il documento di riferimento per la sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008, la normativa di riferimento per la sicurezza sul lavoro, definisce molto chiaramente come redigere quella che è considerate la “bibbia” della sicurezza in ogni attività lavorativa, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il compito di redigere il DVR (su carta o supporto elettronico con data certa) è del datore di lavoro ovvero del Dirigente Scolastico nel caso in esame.

In tale documento vengono descritti non solo i rischi a cui sono sottoposti il personale scolastico e gli studenti (derivanti ad esempio da carenze strutturali o nella formazione), ma anche tutte le misure di prevenzione e protezione attuate ai fini della mitigazione di tali rischi (ove non eliminabili).

Chi può accedere al documento?

Il diritto di accesso a tale documentazione ha creato accesi dibattiti negli ultimi anni, soprattutto per le apparenti contraddizioni tra la normativa in vigore e le varie sentenze dei T.A.R.

In base al D. Lgs. 81/2008, articolo 18 comma n, “è consentito ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”. Allo stesso articolo, comma o, si precisa come il Dirigente Scolastico debba consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori(RLS) per la sicurezza per l’espletamento della sua funzione, copia del documento (DVR), anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati necessari. Da quanto si desume, il documento è consultabile esclusivamente in azienda o scuola che sia e solo il RLS può avere copia del DVR.

E la trasparenza negli atti amministrativi?

L’accesso ai documenti amministrativi deve essere considerato come un principio generale dell’attività amministrativa, atto a favorire la partecipazione dei cittadini all’azione pubblica e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza della stessa.

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere copia del documento di valutazione del rischio, essa potrebbe essere fatta valere attraverso una richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

In verità, il DVR (obbligatorio tanto per il datore di lavoro quanto per il dirigente scolastico) non può essere propriamente considerato come un atto amministrativo. Tuttavia il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione spetta a tutti i cittadini che abbiano un qualsiasi interesse diretto e connesso al documento a cui si chiede di accedere.

Questo potrebbe essere il caso sia del personale scolastico operante in un Istituto, sia dei genitori degli alunni che intendano verificare le reali condizioni di sicurezza della scuola e le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate.

Le sentenze dei T.A.R.

Ci sono diverse sentenze a supporto di queste affermazioni. Se ne citano due a titolo di esempio.

Per quanto riguarda la pronuncia del T.A.R. Abruzzo, Sez. 1, 12 luglio 2012, n. 467, il tribunale ha accolto l’istanza di un lavoratore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo, che ha presentato alla predetta amministrazione istanza di accesso alla documentazione inerente il processo di verifica della valutazione del rischio amianto sul luogo di lavoro.

Il T.A.R. Sicilia (13 maggio 2003, n. 799) ha rafforzato il concetto, affermando che, con riferimento alla pubblica amministrazione, non solo i RLS ma tutti i dipendenti hanno diritto di ricevere copia del DVR in base al diritto di accesso agli atti amministrativi riconosciuto dalla Legge n. 241 del 1990, in quanto documento afferenti agli interessi essenziali della persona. In questo specifico caso, i giudici amministrativi hanno accolto un ricorso presentato da una docente che si era vista rifiutare una domanda di accesso agli atti inerente il documento di valutazione dei rischi.

Perchè la maggior parte dei Dirigenti Scolastici non pubblica il DVR e non vuole rilasciarne copie?

Spesso i Dirigenti Scolastici, nel rifiuto di dar copia del Documento di Valutazione dei Rischi a genitori e personale scolastico, si basano giustamente su quanto prevede il D.Lgs. 81/2008, e mettono a disposizione tale documentazione solo al RLS.

Ma non solo. Non bisogna dimenticare che nel DVR sono contenuti tutti i rischi presenti in un Istituto Scolastico e le misure atte a contenerli, ma queste informazioni sono spesso infarcite di tecnicismi e riferimenti legislativi poco digeribili ai non addetti ai lavori. Il rischio che ne potrebbe scaturire è che alcune non conformità citate nel DVR vengano male interpretate e creino allarmismi inutili, magari in seguito ad una superficiale ricerca sul web.

Per non citare il fatto che nel DVR stesso vengono riportati anche i rischi derivanti dalla presenza di diversamente abili, per esempio in caso di evacuazione di emergenza dell’edificio scolastico.

Fermo restando dunque la possibilità di avere accesso agli atti inerenti la sicurezza da parte degli interessati, strumento utile anche a verificare che le azioni del Dirigente Scolastico siano adeguate, si suggerisce sempre di far prevalere il buonsenso.

Una serie di incontri per leggere il DVR e “spiegarlo” agli interessati può essere ad esempio preferibile al pubblicarlo on line sul sito della scuola.

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