Il contratto a termine sottoscritto sulla base di un’erronea attribuzione di punteggio in graduatoria è nullo: le attività prestate non possono costituire titolo di servizio

Di Lalla
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red – Italia Scuola dà notizia di una interessante ordinanza "in base alla quale il contratto di lavoro a termine sottoscritto sulla base di un’erronea attribuzione di punteggio in graduatoria è nullo. Il servizio prestato sulla base del rapporto di lavoro nullo è rilevante, ai sensi dell’art. 2126 c.c., ai soli fini retributivi e previdenziali e non anche al fine del riconoscimento di titoli di servizio utilizzabili in successive graduatorie."

red – Italia Scuola dà notizia di una interessante ordinanza "in base alla quale il contratto di lavoro a termine sottoscritto sulla base di un’erronea attribuzione di punteggio in graduatoria è nullo. Il servizio prestato sulla base del rapporto di lavoro nullo è rilevante, ai sensi dell’art. 2126 c.c., ai soli fini retributivi e previdenziali e non anche al fine del riconoscimento di titoli di servizio utilizzabili in successive graduatorie."

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