Il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute va tassato. Sconfitta giudiziaria dei precari della scuola

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Precari della scuola, arriva un’altra doccia fredda. Il Tribunale di Modena, con una sentenza destinata a creare un precedente in una querelle dibattuta da anni, il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute va tassato.

Si tratterebbe sul piano giuridico non di un risarcimento ma di stipendio vero e proprio e in quanto tale assoggettabile all’Irpef. La sentenza è stata emanata dal Tribunale di Modena che (con la stessa decisione con cui ha innovato negativamente sulla trattenuta ritenuta illegittima sul Tfr (vedi nostro servizio https://tinyurl.com/ych9bsh3) ha posto fine al giudizio di primo grado istruito con un ricorso pilota promosso in privato da alcuni docenti emiliani della scuola media di primo e secondo grado. La sentenza, depositata a fine dicembre 2018, è quasi inaspettata poiché l’orientamento di precedenti autorità era nel senso che l’indennità avesse invece natura risarcitoria (da danno emergente) e in quanto tale non soggetta a tassazione. I ricorrenti avevano chiesto al giudice di accertare l’illegittimità della ritenuta fiscale sull’indennità per ferie non fruite negli anni scolastici precedenti, quando ancora il compenso non era stato tagliato dalla Spending review di Mario Monti. Si ricorderà che a partire da quei provvedimenti miranti a contenere la spesa pubblica il compenso sostitutivo spetta (tuttora) solo in relazione ai giorni maturati e non usufruiti obbligatoriamente come ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, come nelle vacanze di Natale, di Pasqua e di giugno, per i giorni, in quest’ultimo caso, in cui il docente non sia impegnato negli scrutini finali e nelle operazioni relative agli esami di Stato. E naturalmente viene tassato alla fonte a titolo d’acconto, in busta paga, e successivamente in fase di conguaglio fiscale. Una pratica, la tassazione del compenso, da molti ritenuta illegittima.

Ma secondo il Tribunale di Modena, ispiratosi a una sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., n. 2496/18), che si aggiunge ad altre di tenore altalenante, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione, dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta ex artt. 1463 e 2037 c.c. la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Se così è, conclude il giudice, l’indennità sostitutiva delle ferie non ha natura risarcitoria ma retributiva e, come tale, è assoggettata all’IRPEF. E infatti: “è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte – vi si legge – che i compensi per ferie non godute hanno natura retributiva e quindi sono soggetti a tassazione IRPEF”.

L’asserita natura risarcitoria del defunto compenso sostitutivo delle ferie non godute, che ha spinto a produrre la causa in Tribunale, era stata confermata da vari organi giudiziari, da una Commissione Tributaria Provinciale, da una Commissione Tributaria Regionale e pure dalla Suprema Corte di Cassazione che si era pronunciata con decisioni, come detto talvolta altalenanti. La pronuncia della  Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) di Lecce era stata emanata a seguito di un ricorso presentato da un pubblico dipendente difeso dall’avvocato Giusepe Gurrado contro l’Agenzia delle Entrate di Lecce 1 in contestazione del silenzio rifiuto all’istanza di rimborso della somma di circa 5.000 euro per Irpef a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati, dopo che il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce aveva condannato (con sentenza n. 188 del 2006) il Ministero di appartenenza a risarcire al lavoratore il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie per oltre 20.000 euro a titolo di indennità per le ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001. Poiché sulla somma erano state operate trattenute Irpef per oltre 4.600 euro che il lavoratore aveva ritenuto indebite, quest’ultimo le ha poi contestate con successo davanti alla Ctp pugliese che alla fine gli ha dato ragione.

Stando alla decisione della Commissione, datata 24 giugno 2010, l’indennità integra la fattispecie del pagamento dell’indebito regolato dall’art. 2037 del Codice civile, oppure, in subordine, quella dell’arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 del Codice civile), e questo fa sì che l’attività di fatto prestata dal lavoratore si ponga al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico. Di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio. Tale somma, nell’evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un’obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall’art. 2041 del Codice civile. Già nel passato, come detto, erano state tante le decisioni favorevoli alla non tassabilità del compenso. La Rivista della Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze a cura del Centro Ricerche Documentazione Economica e Finanziaria ha prodotto un censimento delle pronunce favorevoli. Si vedano in proposito, e tra le tante suggerite dalla Rivista: C.T.R. Gorizia 18 gennaio 1990 n. 144, in Rass. trib.1990, II,p. 735; C.T.R.  Roma 17 febbraio 1994 n. 94150018, in Boll. trib. 1994, p. 723 e in Not. giur. lav. 1994, p. 440; C.T.P. Genova 24 gennaio 1995 n. 620, in Dir, prat, tnb. 1995, p. 789; C.T.P.  Macerata 25 ottobre 1994 n. 32111, in Boll. trib.  1995, p. 1118; C.T.P.  Bologna 22 ottobre 1994 n. 6768, ivi   1994, p.  223; C.T.P.  Milano 15 marzo 1994 n. 179, ivi, 1994, p. 723.

“In conformità a consolidata giurisprudenza di merito – aveva poi sancito l’organo tributario pugliese –  anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell’indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, in quanto considerato come risarcimento del danno emergente, cioè un risarcimento del danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché di un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l’ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata”. Infatti la Cassazione con la sentenza dell’11 maggio 2011 n. 10341 aveva sottolineato il principio per cui l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria ed è soggetta al termine di prescrizione decennale, precisando che la decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto. In questo modo la Suprema Corte aveva ribaltato il proprio precedente orientamento secondo il quale l’indennità sostitutiva delle ferie non godute rappresenterebbe invece il corrispettivo della prestazione lavorativa. Da qui sarebbe scaturito che il termine di prescrizione per rivendicare il versamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute è quello ridotto quinquennale, proprio delle retribuzioni. Tornando al caso pugliese, la citata Commissione Tributaria di Lecce aveva ordinato il rimborso al ricorrente di 4.612,05 euro oltre agli interessi legali.

Il legale che ha patrocinato il ricorso, avvocatessa Maria Grazia Pinardi del Foro di Bologna, ci aveva spiegato, in una precedente intervista, che “la natura retributiva o risarcitoria del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute dagli insegnanti precari con contratto fino al 30 giugno od anche di durata inferiore è oggetto di irrisolto confronto giurisprudenziale e dottrinale. La Corte di Cassazione con sentenza 11462 del 9 luglio 2012 ha affermato il principio per cui in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie – garantito anche dall’articolo 36 della Costituzione – ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva. Indennità che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, per un altro verso costituisce un’erogazione di natura retributiva”. Al di là della definizione della natura del compenso, da cui può farsi discendere l’assoggettamento o meno degli importi relativi a trattenuta Irpef, aveva precisato Pinardi, “la sentenza della Cpt di Lecce, mi pare l’unica in cui tale principio sia stato affermato a chiare lettere”. La Suprema Corte infatti da un lato ribadisce  il principio secondo cui “il diritto alle ferie nel diritto italiano gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l’articolo 36 Cost., comma 3, prevede testualmente che il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, ribadendo il diritto a una indennità sostitutiva. Dall’altro lato aggiunge che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, per un altro verso costituisce un’erogazione di natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente  rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse (Cass. n. 13860/2000, 14070/2002, 19303/2004, 237/2007)”. La causa era arrivata in Cassazione dopo che la Corte d’Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta da un Direttore dei servizi amministrativi contro il Miur e l’Istituto tecnico commerciale statale e per geometri “R.” di Assisi, diretta al riconoscimento del suo diritto all’indennità sostitutiva delle ferie che aveva maturato e non goduto, al momento del suo collocamento a riposo, a causa delle lunghe assenze per malattia che era stato costretto a fare nel corso degli ultimi anni di servizio.

Più di recente era caduto un macigno dentro lo stagno. L’8 aprile 2013 si è pronunciata la Quarta Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sancendo con la sentenza n. 89/2013, ritenuta storica e depositata più di un anno dopo, che il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria e dunque ne può essere richiesto il rimborso. La mancata fruizione delle ferie, dovuta a un qualsiasi motivo, anche volontario e imputabile al lavoratore, rappresenterebbe un danno emergente che va risarcito integralmente non potendosi integrare l’ipotesi di un mancato reddito imponibile. I giudici hanno stabilito che l’articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 stabilisce l’imponibilità delle sole “indennità” conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale”.

Anche l’Anief aveva affilato le armi sul nuovo fronte giudiziario, rilanciato dalla citata sentenza n. 1462 della Cassazione. Il sindacato aveva ritenuto che la tassazione operata sulla monetizzazione delle ferie non godute possa essere restituita a tutti i precari della scuola. “L’iniziativa – era stato il parere dell’Anief – riguarda tutti gli attuali precari nonché tutti i docenti che hanno ottenuto il ruolo negli ultimi anni ma hanno alle spalle, nei dieci anni precedenti, anni di precariato”. Il sindacato condotto da Marcello Pacifico aveva sottolineato che la stessa Corte di Cassazione, in passato, ha affermato la natura retributiva delle ferie e ha legittimato la trattenuta, infatti, ma precisa che “esiste un altro orientamento dal tenore opposto, più consono alla direttiva e alla giurisprudenza comunitaria (n. 88/2003), alla nostra Costituzione (art. 36), sempre più ribadito negli ultimi anni anche dalle Commissioni tributarie e condiviso dal Consiglio di Stato secondo cui il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria. Nel caso fosse affermata definitivamente questi tesi, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe restituire al personale della scuola quanto indebitamente trattenuto negli ultimi dieci anni.

Ora però arriva la sentenza emiliana, che gela le attese, almeno per il momento.

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