Il collaboratore scolastico può rimanere da solo a scuola?

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Il collaboratore scolastico può rimanere da solo all’interno dell’edificio? Cosa accade in caso di malore? Quale le azioni preventive del Dirigente Scolastico. 

Angela – Possono obbligare un collaboratore scolastico a fare un’ora di straordinario alla fine del turno per finire il lavoro di un collega assente restando da solo nell’intero plesso di notevoli dimensioni e in ora serale?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Angela, di solito la sostituzione collega viene eseguita dal personale che ha dato la propria volontaria disponibilità nella riunione d’inizio anno scolastico in presenza del DSGA.

Detto ciò analizziamo la seconda parte del suo quesito “il lavoro in solitudine”.

La questione è stata già affrontata dalla nostra redazione attraverso una esaustiva scheda del prof. Salvatore Auci Segretario provinciale SNALS di Treviso, che di seguito le riporto:

Il lavoro in solitudine in quanto “pericolo immediato” è stato fino a qualche anno fa ignorato a scuola, ma dopo la drastica riduzione di personale scolastico (collaboratori scolastici in particolare) realizzata dalla legge 133/2008, la necessità di far operare lo stesso personale su più turni, a volte, in sedi/plessi lontani dalla sede centrale della scuola, ha generato anche nella scuola i rischi legati al lavoro isolato.

Il lavoro isolato, pertanto, vietato dalla legge negli ambienti ove si eseguono lavorazioni altamente pericolose, purtroppo, nelle scuole italiane sembra essere considerato “rischio residuo” o accettabile per il personale collaboratore scolastico.

Certamente il fatto che in caso di infortuni, di malore o di emergenze, il lavoratore (da solo all’interno dell’edificio, inaccessibile dall’esterno perché non aperto al pubblico in quella fascia di orario) nella scuola possa contare soltanto su se stesso, lo mette in condizione di inferiorità rispetto a quei lavoratori che possono invece contare (in caso di necessità) sulla presenza di colleghi e su un soccorso tempestivo e professionalmente qualificato (addetti all’emergenza e al primo soccorso).

Inoltre, considerare che soltanto alcuni lavori in solitario siano esplicitamente proibiti per legge non significa che qualsiasi altro lavoro possa essere eseguito in solitario.

Rimane, infatti, sempre valido il principio per cui all’interno del documento di valutazione dei rischi in ogni scuola, ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs.81/2008, devono essere valutati “… tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari …”.

A questo proposito anche per il lavoro in solitario (per mancanza di presenza casuale di persone che a diverso titolo possono frequentare il luogo di lavoro), dunque, devono essere adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione, nonché le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei “rischi particolari”.

Nella fattispecie del lavoro in solitario cui in alcune scuole è soggetto qualche collaboratore scolastico durante il lavoro pomeridiano, il fattore di rischio principale è quello relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o di infortunio del lavoratore stesso.

In questo caso i fattori addizionali di rischio da considerare sono i seguenti:
– impossibilità o limitata capacità da parte del lavoratore di allertare i soccorsi all’esterno del luogo di lavoro;
– difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all’interno del luogo dove è necessario l’intervento di soccorso;
– ulteriore difficoltà o impossibilità dei soccorritori di individuare esattamente, una volta all’interno dell’edificio scolastico, il punto ove si trova l’infortunato.

Per tali fattori di rischio (i cui effetti potrebbero risultare fatali), ai sensi dell’obbligo di cui all’articolo 45 – comma 1 – del D.Lgs.81/08, è necessario che il datore di lavoro (Dirigente scolastico), tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda (scuola nel nostro caso), sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Per tutti i motivi sopra esposti, pertanto, il Dirigente scolastico dovrebbe prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore che opera in solitario attraverso il controllo del suo stato di coscienza.

Allo stato attuale esistono diverse soluzioni di tipo tecnico per cercare di garantire detto monitoraggio:
– telefono cordless o cellulare;
– ricetrasmettitore collegato a soggetti addetti a servizi di tele-sorveglianza;
– trasmettitore automatico collegato ad un sensore di postura del lavoratore;
– sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta = OK, mancata risposta = allarme).

I primi due sistemi, essendo ad azionamento manuale volontario, offrono sicuramente sicurezza psicologica, ma dimostrano scarsa efficacia in caso di perdita di coscienza del lavoratore.
I sensori di postura non sempre sono adatti al tipo di mansione.
Il sistema a chiamata/risposta sembra essere il più efficace, anche se presenta alcuni limiti legati alla frequenza di chiamata (se è troppo bassa rischio comunque di non individuare tempestivamente una situazione di pericolo, se è troppo alta può portare a aumento del carico mentale e a distrazioni del lavoratore).

Comunque, resta in ogni caso non risolto il problema, anche con l’ausilio di soluzioni tecniche, dell’accesso da parte dei soccorsi esterni al luogo di lavoro e la immediata individuazione della posizione del lavoratore.
In conclusione è evidente che, a seguito di analisi condotta nell’ambito del processo di valutazione del rischio (con particolare riferimento alle tipologie lavorative, ai rischi specifici, alle dimensioni e alla complessità della scuola e/o delle sedi/dei plessi), ove i sistemi di monitoraggio e allerta automatici, comportassero comunque un rischio residuo non accettabile per la salute e la sicurezza del lavoratore, il datore di lavoro dovrà considerare/valutare quale rischio non accettabile quello del lavoro in solitario e modificare l’organizzazione del lavoro in modo da garantire sempre almeno la presenza nello stesso luogo di lavoro di due lavoratori.

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