Il codice dei contratti e il principio di rotazione

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Inviato da A. Rivelli – Nella scuola sempre più Dirigenti scolastici attenti ad affidare contratti pubblici… nuovi correttivi e revisioni in materia all’obbligo di rotazione, diventa un principio.

Il principio della rotazione non è previsto dalle direttiva europea è una creazione tutta italiana infatti è già da un mese in vigore la legge 30 dicembre 2018, n.145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’articolo 1 comma 912 introduce fino al 31 dicembre 2019, alcune modifiche alle modalità di affidadamento dei lavori con esclusione dei sevizi e delle forniture importo compreso tra 40.000 e 350.000 euro importo al di sotto della soglia comunitaria.

Le modifiche nelle procedure di aggiudicazione sono le seguenti sotto la soglia comunitaria previste sia nell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici che, sino al 31 dicembre 2019 come previsto all’articolo 1, comma 912 della legge 30 dicembre

Sono :

• Importo lavori in euro <40.000 euro D.Lgs. n. 50/2016 Legge di Bilancio 2019 Art. 36, comma 2, lett. a) – procedura ristretta
con affidamento diretto previa consultazione di 2 o più operatori economici (paragrafo 4.3.1 delle linee guida n. 4)

• 40.000= < Importo lavori in euro <150.000 Art. 36, comma 2, lett. b) procedura negoziata
con consultazione di almeno 10 operatori economici , legge di Bilancio 2019 Art. 36, comma 2, lett. a) procedura ristretta con affidamento diretto con consultazione di 3 operatori economici se esistenti

• 150.000=<Importo lavori in euro <350.000 D.Lgs. n. 50/2016 Art. 36, lomma 2, lett. b) procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori

• 350.000=<Importo lavori in euro<1.000.000 D.Lgs. n. 50/2016 e legge di bilancio 2019 Art. 36, comma 2, lett. c) – procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori

• 1.000.000=<Importo lavori in euro <soglia comunitaria D.Lgs. n. 50/2016 e legge di bilancio 2019 Art. 36, comma 2, lett. d) – procedura aperta

La conclusione è che mentre per importi inferiori a 40.000 euro il numero minimo di operatori economici è pari a 2, nel caso di importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro il numero di operatori potrebbe essere anche 1.

Una modifica è quella relativa ai lavori di importo uguale o maggiore a 150.000 euro ma inferiori a 350.000 euro per i quali mentre resta la procedura negoziata, cambia il numero degli operatori economici che passa da un minimo 15 ad un minimo di 10.

Appare evidente che il principio di rotazione giustifichi la macroscopica e paradossale violazione del principio di concorrenza, parità di trattamento e di pari opportunità.

Il problema è nel codice che enunciando un principio induce alla giurispudenza a darvi peso il motivo per cui l’istituzione pubblica non può sottovalutare le modifiche apportate al principio di rotazione.

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