Il 2 settembre non posso prendere servizio. Cosa accade

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Per l’anno scolastico 2019/20 la presa di servizio è fissata a lunedì 2 settembre. Il fatto che il 1° settembre sia domenica non cambia nulla né dal punto di vista economico né giuridico. 

Una nostra lettrice chiede

Dovrei prendere servizio il due settembre per immissione in ruolo con riserva da Gae, posso chiedere di differire giacche  il 3 devo essere presso un altra regione per sostenere la prova orale del concorso  straordinario 2018?  Cosa mi comporta se chiedo un differimento, mi cancellano dalle Gae?

Docenti neoassunti in ruolo dal 1° settembre 2019

indipendentemente dal canale di assunzione (GAE/Concorso 2016 o 2018), i docenti neoassunti in ruolo dall’1/9/2019 dovranno assumere servizio il 2 settembre nella scuola assegnata.

La presa di servizio il 2/9 perfezionerà il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si avrà così anche la decorrenza economica della nomina a far data dal 1/9.

Se non si può prendere servizio

Serve un giustificato motivo (causa malattia o impedimento da dimostrare).

L’impedimento della docente (partecipazione ad un concorso pubblico) può essere considerato giustificato motivo.

L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporta infatti la decadenza della nomina.

L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo  comporterà  il differimento della decorrenza, anche economica, della nomina. 

Il nostro consiglio è di avvertire per tempo la segreteria, al fine di evitare disguidi, e produrre da subito gli elementi che giustifichino la mancata presa di servizio, nonché a posteriori l’attestazione rilasciata dalla commissione.

Cancellazione dalle GaE

La cancellazione dalle Graduatorie ad esaurimento avverrà in ogni caso. Tutti i docenti nominati in ruolo nell’a.s. 2019/20 saranno cancellati dalle GaE, indipendentemente dalla presa di servizio.

Così infatti ha previsto l’art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, che ha previsto per i docenti che stipulano un contratto di lavoro a tempo indeterminato il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento nelle quali sono inseriti in forze delle abilitazioni di cui sono in possesso.

 

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