Idonei infanzia e primaria concorso 2016 hanno superato un concorso. E’ un loro diritto e lo rivendicano. Non si fermeranno

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I docenti Idonei infanzia e primaria concorso 2016 PRECISANO CHE: con Decreto n. 105 del 23.02.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, veniva bandito un “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria”.

L’art. 3 del suddetto bando, prevedeva, tra i requisiti di ammissione, per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 avente valore abilitante. Il successivo art. 9 prevedeva che “La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell’articolo 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’articolo 400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge. La graduatoria di merito, approvata con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, viene pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. La validità temporale della graduatoria di merito è disciplinata dall’articolo 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla legge.

L’art. 10 della lex specialis, disponeva, altresì, che “il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all’articolo 9 e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l’ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all’art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge”.

Peraltro, il bando di concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola primaria e dell’infanzia prevedeva, per la prima volta nell’ambito di una procedura concorsuale di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, che sarebbero stati immessi in ruolo i vincitori ed un ulteriore 10% di idonei dei posti messi a concorso.

Ebbene, I DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA , in possesso dei prescritti requisiti per l’ammissione al concorso presentavano domanda di partecipazione al concorso. Successivamente, previa regolare convocazione, espletavano le prove scritte ed orali del concorso in relazione alla classe di concorso prescelta e le superavano inserendosi all’interno della graduatoria di merito in qualità di IDONEI. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. Dopo l’esito delle prove di concorso superate, in alcune Regioni e non tutte, veniva pubblicata la graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale nella quale, gli idonei risultavano inseriti in qualità di idonei appunto (e in alcune Regione regolarmente convocati e anche assunti in relazione ai posti disponibili).

Oggi quei posti ci sono e non si puo’ bandire nuovo concorso ma neanche minimante un transitorio non selettivo perche’ per legge gli idonei devono essere prima assunti ( come e’gia avvenuto per alcune Regioni).

Nello specifico, la detta graduatoria ( elenco graduato o alfabetico) e’ composta dall’elenco dei vincitori, e dai nominativi degli idonei rientranti nel 10% come prescritto nella lex specialis. Con L. n. 205 del 27.12.2017, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in parziale riforma di quanto disposto nella lex specialis venivano introdotte due modifiche alle procedure dei concorsi ordinari del personale docente, all’art. 1, commi 603 e 1148, lett .a è stato espressamente previsto che “Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita’ per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” e che “In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, prorogando le graduatorie del concorso di un anno. Inoltre, l’art. 1, comma 604 della medesima legge, introducendo una deroga alla norma che prevedeva la costituzione delle graduatorie di merito con un numero di aspiranti pari ai posti messi a concorso incrementati del 10% degli idonei, espressamente ha previsto che “Sino al termine di validita’, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso”.

Ebbene, ad oggi, nonostante la perdurante validità della graduatoria di concorso compresa degli IDONEI INFANZIA E PRIMARIA (che deve per legge essere pubblicata dagli USR di ogni Regione ), E NONOSTANTE VI SIA LA NOTIZIA DI POSTI VACANTI SUI POSTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA, CIRCOLARE MIUR dotazioni organiche e successive variazioni in relazione all’organico, GLI IDONEI, E COSI ANCHE I VINCITORI RISULTANO ANCORA IN ATTESA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DI MESSA IN DISCUSSIONE DELLA LORO POSIZIONE IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE SORTE POST ADUNANZA.

Tutto cio’ non e’ accettabile e in linea con i diritti di legge degli IDONEI i quali, chiaramente, coscienti dei loro diritti non solo non staranno a guardare ma rivendicano come titolari di un diritto legiferato il loro ruolo e anticipano che ricorreranno a tutte le azioni possibili a tutela dello stesso se la loro posizione non sara’ riconosciuta, definita, pubblicata, chiarita e portata a termine nell’assunzione in ordine di GM dopo i “vincitori”. In altri termini, la P.A. dovrà necessariamente procedere all’assunzione degli IDONEI INFANZIA E PRIMARIA con lo scorrimento della graduatoria di merito ove risultano utilmente inseriti, anziché indire una nuova tornata concorsuale, di qualsiasi tipo, in virtù del diritto di assunzione cristallizzato. Tutto ciò dovrà e deve avvenire anche successivamente ai termini di vigenza della graduatoria di merito tenuto conto che, “.. è illegittima la delibera con la quale una P.A. indice un concorso pubblico, piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso per la copertura dei posti banditi, nel caso in cui la stessa graduatoria sia stata in precedenza utilizzata per la copertura di altri posti e la scelta di procedere per gli ulteriori posti con un nuovo concorso non trovi alcuna ragionevole giustificazione, ponendosi in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria.” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 14 del 28.11.2011; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 13954 del 4 marzo 2011; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 668 del 19 febbraio 2010).

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e gli USR di ogni Regione non possono non tenere conto di quanto menzionato, della situazione post sentenza chiara e precisa e devono rispettare le priorita’ :

1) ALLA LUCE DEGLI AVENTI DIRITTO, DEI TANTI POSTI ORA DISPONIBILI E DELLA SITUAZIONE DI MANCANZA CHE SI E’VENUTA A CREARE, IMMETTERE. PRIORITARIAMENTE, IN RUOLO I VINCITORI E GLI IDONEI DI CONCORSO 2016 SUI POSTI DISPONIBILI , (circolari MIUR i posti ci sono, articoli a conferma dell’esigenza di insegnanti nelle Regioni)
2) A NON INDIRE UNA NUOVA TORNATA CONCORSUALE, (qualunque essa sia, transitorio, selettivo, non selettivo e che prevede l’accesso del titolo stesso di concorso), prima di aver esautorato tutte le graduatoria di merito nelle quali risultano utilmente collocati, VINCITORI e IDONEI INFANZIA E PRIMARIA CONCORSO 2016.
3) LE GM COMPRESE DI IDONEI DEVONO ESSERE AD ESAURIMENTO NON UNO DI MENO
4) LE GRADUATORIE COMPLETE DI IDONEI VANNO PUBBLICATE COMPRESE DI IDONEI SU OGNI SITO USR DI TUTTE LE REGIONI COME DA BANDO

Si chiede , inoltre:
1) Riduzione del numero degli alunni per classe e potenziamento
2) disponibilita’ dei posti prima a vincitori e idonei
3) tempo prolungato e potenziamento dei posti per le Regioni e mobilita’ sulle Regioni dove i posti sono disponibili
4) possibilita’ di ruolo volontario anche a livello nazionale.

Firmato
IDONEI INFANZIA E PRIMARIA CONCORSO 2016

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