I ricorrenti per l’inserimento a pettine nelle graduatorie vincono anche al Giudice del lavoro

Di Lalla
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Avv. Giuliano Giannini* – Con provvedimento d’urgenza del 6.9.2011, il Giudice del lavoro di Brindisi, Dr. Francesco De Giorgi, su ricorso proposto da docente riservista ordina l’inserimento a pettine della stessa, secondo i rispettivi punteggi, nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Alessandria con relativo riconoscimento del beneficio della riserva ex lege n.68/99: il tutto a far data dal 1.9.2009.

Avv. Giuliano Giannini* – Con provvedimento d’urgenza del 6.9.2011, il Giudice del lavoro di Brindisi, Dr. Francesco De Giorgi, su ricorso proposto da docente riservista ordina l’inserimento a pettine della stessa, secondo i rispettivi punteggi, nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Alessandria con relativo riconoscimento del beneficio della riserva ex lege n.68/99: il tutto a far data dal 1.9.2009.

Il Giudice del lavoro ha accolto la tesi dell’Avv. Giuliano Giannini, ritenendo illegittimo l’art. 1, c. 11 e c.12 del D. M. 42/2009 laddove si prevedeva l’inserimento in coda nelle ulteriori tre province di cui al c.11, insieme al divieto di usufruire del beneficio dell’assunzione sui posti riservati, perché palesemente in contrasto con l’art. 1 della L. n.124/99 e degli art. 3, 51 c,1, 97 della Costituzione dopo la sentenza n. 41/2011 della Consulta che ha dichiarato illegittime le code.

L’ordinanza aderisce alla già intervenuta sent. n. 10809/08 del Tar Lazio, in cui si è stabilito che la legge finanziaria del 2007, con l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio in base a cui la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla scorta del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli ed alle esperienze formative maturate.

L’unico criterio di graduazione ammesso, pertanto, resta quello previsto dalla L. n.124/99 e non quello dalla maggiore anzianità di iscrizione in una graduatoria provinciale.
Le code, infatti, sono state espressamente dichiarate incostituzionali proprio con sent. 41 del 7.2.2011 della Corte Cost., con la quale si è enunciato che la deroga alla regola dell’inserimento a pettine, prevista dal D.M. 42/09, violando l’art.3 della carta costituzionale non è giustificata da alcuna ragione obiettiva.

Altresì, il divieto di usufruire della riserva ex lege n.68/99 costituisce una evidente violazione di una legge nazionale. In altre parole, un Decreto Ministeriale deve rispettare la regola della gerarchia delle fonti e non può arbitrariamente limitare la portata della legge 68 che promuove l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.
Per tali motivi l’ordinanza in questione riconosce entrambi i diritti della ricorrente.

Ancora una volta il M.I.U.R. è stato condannato ad inserire a pettine una docente che ne aveva pieno diritto e l’Amministrazione periferica sarà costretta, per espresso ordine del Giudice, ad assumere la lavoratrice con effetti giuridici ed economici retrodatati all’1.9.2009.

La sentenza

*Del Foro di Lecce

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