I pensionamenti forzosi sono incostituzionali e illegittimi

Di Lalla
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Prof. Giovanni Falcetta – Totale incostituzionalità e illegittimità nella loro applicazione, della legge 133/2008 e della successiva legge 102/2009 sul "pensionamento forzoso dei pubblici dipendenti con 40 anni di contributi".

Prof. Giovanni Falcetta – Totale incostituzionalità e illegittimità nella loro applicazione, della legge 133/2008 e della successiva legge 102/2009 sul "pensionamento forzoso dei pubblici dipendenti con 40 anni di contributi".

E’ totale l’incostituzionalità sia della legge 133/2008 che della successiva legge 102/2009 sul pensionamento forzoso dei dipendenti pubblici con 40 anni di servizio contributivo e sono illegittime ed arbitrarie le circolari ministeriali o di altre amministrazioni che giustificano in modo autoritario tale pensionamento.

E’ totale l’incostituzionalità sia della legge 133/2008 che della successiva legge 102/2009, perchè esse confliggono palesemente con l’art. 3, comma 1, Cost. in quanto escludono dalla "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro" i magistrati, i professori universitari (art. 72, comma 11, legge 133/2008) e i dirigenti medici di strutture complesse (art. 17, comma 35 novies, legge 102/2009). Incostituzionalità che (essendo tali norme "eccezionali" relative ai soli anni 2009, 2010 e 2011, termine oltre il quale non sarà più possibile la "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro" nella PA), si paleserà maggiormente, allo scadere del 2011, in quanto si creerà un’altra disparità di trattamento (altro conflitto con l’art.3, comma 1, Cost.) tra i soggetti ai quali la "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro" oggi si applica e gli stessi ai quali, pur trovandosi nelle medesime condizioni dei primi, dopo il 2011, non sarà più possibile applicarla.

La "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro" del personale, in presenza di uno stato di servizio contributivo di 40 anni, si basa sul presupposto legislativo di accertamento della condizione di esubero in
organico, come novellano le leggi citate che attribuiscono alla PA la facoltà di "risoluzione forzosa e unilaterale del rapporto di lavoro" ma solo " nell’ambito degli interventi per il contenimento della spesa per il pubblico impiego…con la riduzione di un rilevante numero di posti di docenti…." con la raccomandazione che "dovrà essere evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli
in esubero" ( vedi art. 64 legge 133/2008 e Direttiva MIUR n. 94 del 4 Dicembre 2009, pag. 1).

La "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro", anche in condizioni di non esubero, per gli insegnanti con 40 anni di servizio contributivo, per esempio, è prescritta come obbligatoria solo dalla nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1053 del 29 / 01 / 2010, dalla nota MIUR Prot. AOODGPER 2261 del 25 / 02 / 2010. Ma tali note, comè noto a tutti, non hanno, poi, alcuna cogenza di legge ( vedi, ad esempio: sent. Cassazione n. 35 del 5 gennaio 2010 : "….“La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali…" ). Esse, quindi, sono solo un’interpretazione arbitraria delle leggi 133 /2008 e 102/2009 da parte dei soggetti
da cui emanano, interpretazione che, violando palesemente la forma e la sostanza di queste pur discutibili leggi (perchè incostituzionali, vedi sopra), configurano appunto, da parte dell’Amministrazione del MIUR, centrale e periferica, un grave abuso di potere (comportamento illegittimo).

Altro privilegio anticostituzionale, ancora per conflitto palese con l’art. 3, comma 1 Cost. : trattenimento in servizio fino al 67° anno di età dei Dirigenti Scolastici, a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva. (Fonte : le NEWS dell’anp ).
Trattenimento in servizio fino a 67 anni d’età dei dirigenti delle istituzioni scolastiche [24-02-2010].

Il Miur ha emanato oggi la nota Prot. n. AOODGPER.2167, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti, relativi solo ai dirigenti, in merito all’applicazione della Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009
concernente l’applicazione dell’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008. In particolare, trovano risposta i dubbi suscitati dalla precedente nota prot. n. AOODGPER.1053 del 29.1.2010, nella quale non c’era un chiaro riferimento al personale interessato. Ora, invece, si precisa opportunamente che per i dirigenti continua ad applicarsi il comma 5 dell’art. 509 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, che
prevede il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età, a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva.Le modifiche introdotte dall’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, riguardano solo la possibilità riconosciuta all’amministrazione di negare il mantenimento in servizio solo in presenza di esuberi a livello regionale o di valutazione negativa.

Tutti coloro che intendono lottare sul piano giuridico, politico – sindacale e mediatico contro tale palese ingiustizia possono contattarmi per concordare una comune strategia difensiva. Io possiedo già 12 ordinanze emanate dai Giudici del Lavoro di tutta Italia, favorevoli ai ricorrenti, alcune anche dopo il giudizio di II grado.

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http://www.giovannifalcetta.net

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