I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come “tappabuchi”

Di Lalla
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Libero Tassella – Lo definisce una vecchia circolare del Provveditorato di Napoli (oggi USP) del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337. Oggi la materia dovrà essere regolata nell’ambito della contrattazione d’istituto.

Libero Tassella – Lo definisce una vecchia circolare del Provveditorato di Napoli (oggi USP) del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337. Oggi la materia dovrà essere regolata nell’ambito della contrattazione d’istituto.

In assenza di contrattazione trova ancora applicazione la citata circolare che fu emessa dall’amministrazione scolastica napoletana a seguito delle ripetute denunce della Gilda degli insegnanti sull’utilizzo “selvaggio” degli insegnanti di sostegno in supplenze al posto dei docenti momentaneamente assenti. Tale utilizzo improprio, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni diversamente abili.

Di seguito il contenuto della circolare .

"L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92; in caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare, potrà essere utilizzato in supplenza solo dopo che la scuola avrà impegnato tutti i docenti a disposizione. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione."

Fin qui la circolare. A nostro avviso nelle contrattazioni d’istituto si dovrebbero ribadire i principi della contitolarità e dell’efficacia del servizio ai fini dell’integrazione degli alunni disabili; per cui, in mancanza dell’alunno, l’insegnante di sostegno deve comunque rimanere nella classe in quanto non può considerarsi a disposizione quindi in alcun caso dovrà essere utilizzato per supplenze. In alternativa, sempre in caso di assenza dell’alunno, il docente specializzato potrebbe trovare certamente un impiego più efficace assicurando un intervento didattico suppletivo ad altri alunni  diversamente abili.

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