I docenti di Religione di ruolo possono essere trasferiti solo su domanda

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SNADIR – Il tribunale di Lucera dice "no" al trasferimento forzato. I docenti di religione di ruolo devono essere trasferiti esclusivamente a seguito di domanda: lo Snadir lo ha sempre sostenuto (in forza della normativa vigente) e lo ha spesso segnalato ad alcuni Uffici Scolastici Regionali. Adesso il Tribunale di Lucera (FG) interviene sulla questione dando implicitamente ragione, con la sua sentenza, a quanto da noi affermato.

SNADIR – Il tribunale di Lucera dice "no" al trasferimento forzato. I docenti di religione di ruolo devono essere trasferiti esclusivamente a seguito di domanda: lo Snadir lo ha sempre sostenuto (in forza della normativa vigente) e lo ha spesso segnalato ad alcuni Uffici Scolastici Regionali. Adesso il Tribunale di Lucera (FG) interviene sulla questione dando implicitamente ragione, con la sua sentenza, a quanto da noi affermato.

La vicenda prende le mosse da quanto accaduto al docente M.L.: nella graduatoria unica regionale dei soprannumerari risultava collocato, nel territorio della propria diocesi, tra i primi posti e usufruiva della legge 104 per l’assistenza a familiari, ma, nonostante tali titoli, nell’anno scolastico 2009/2010 è stato trasferito da Vieste a Rodi.

Tutto ciò è avvenuto senza che il docente producesse alcuna domanda, e senza che venisse meno la disponibilità oraria nella sua sede di servizio, in evidente contrasto con quanto prevede la normativa, secondo la quale "le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno" (O.M. n.29/2010, art. 8, comma 2).

"Prendo atto con soddisfazione che le segnalazioni del nostro sindacato – afferma il Prof. Orazio Ruscica, Segretario nazionale dello Snadir – trovano sempre un riscontro reale ed oggettivo nella normativa giuridica, tant’é che il Tribunale di Lucera ha condiviso in pieno quanto da sempre è stato da noi sostenuto, e cioè di escludere in modo esplicito la possibilità di qualsiasi ‘trasferimento o utilizzazione forzati’ dei docenti di religione di ruolo".

Nella fattispecie è accaduto che il Tribunale del Lavoro di Lucera ha accolto il ricorso dell’insegnante, reintegrandolo nel suo precedente posto di lavoro a partire dal prossimo settembre 2011: è evidente che, nel frattempo, egli si è fatto carico di un disagio notevole, considerata la distanza da percorrere (circa 80 km.) per raggiungere l’attuale sede di servizio, e tenuto conto che non ha potuto prestare l’assistenza familiare per la quale usufruiva della legge n.104.

Il Giudice del lavoro di Lucera ha rilevato che l’assegnazione alla sede di servizio avviene d’intesa tra il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano nel momento dell’immissione in ruolo; una successiva rimozione da tale sede può avvenire esclusivamente a seguito di revoca dell’idoneità all’insegnamento o per la mancanza di disponibilità oraria.

Ma nel caso specifico non si era verificata né l’una né l’altra condizione.
"Alla luce di questa sentenza – conclude Ruscica – ritengo che l’inserimento dei docenti di religione nella contrattazione nazionale sulla mobilità sia stato un passo importante per collocare pienamente tali insegnanti nella scuola statale italiana. Con tutti i doveri, ma anche con gli indispensabili diritti. Voglio ricordare che nel settembre 2010 è stata presentata al Miur una richiesta unitaria con la quale le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI hanno voluto ribadire che i docenti di religione a tempo indeterminato si trasferiscono a domanda (mobilità/utilizzazioni)".

Doriano Rupi

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